La recidiva incide sui semestri pregressi di liberazione anticipata (Cass. pen. Sez. 1 n. 5676 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’opera di rieducazione ai fini della concessione della liberazione anticipata è ancorata al singolo semestre di riferimento e non richiede una diagnosi di risocializzazione già conseguita. La relativa condotta deve essere valutata in modo frazionato, sebbene tale principio non abbia carattere assoluto: un comportamento illecito successivo ai semestri in valutazione, commesso in costanza di esecuzione o in stato di libertà, può estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari, purché sia idoneo a vanificare la precedente e positiva partecipazione al programma rieducativo. La ricaduta nel reato costituisce elemento rivelatore di mancata adesione all’opera di rieducazione; la sua efficacia preclusiva sui periodi pregressi è tanto più significativa quanto più gravi e sintomatici sono i fatti accertati, dovendosi considerare anche la distanza temporale tra questi e i semestri in esame.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza aveva accolto parzialmente l’istanza di liberazione anticipata presentata dal condannato, riconoscendo il beneficio per il periodo dal 26 maggio 2022 al 15 maggio 2024 e rigettandolo per il periodo compreso tra il 31 maggio 2019 e il 3 luglio 2020. Il diniego era motivato dalla circostanza che il condannato era stato arrestato il 26 maggio 2022 e condannato in via definitiva alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione per ricettazione e detenzione illegale di armi.
Il Tribunale di sorveglianza di Salerno rigettava il reclamo, ritenendo la nuova condotta sintomatica di un persistente illecito agire e di mancato reinserimento sociale. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza dell’art. 54 Ord. pen. e degli artt. 3 e 27 Cost., nonché il vizio di motivazione. In particolare, lamentava che i fatti oggetto di condanna fossero intervenuti a circa due anni di distanza dal periodo per cui era stata richiesta la misura, sostenendo la necessità di una valutazione frazionata dei singoli semestri e l’irrilevanza di condotte successive non contigue temporalmente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi di ricorso infondati e li ha trattati congiuntamente. Ha premesso che la concessione della liberazione anticipata è subordinata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all’opera di rieducazione, il cui apprezzamento è rimesso alla discrezionalità del giudice di sorveglianza.
Il Collegio ha confermato il principio per cui l’oggetto della valutazione è la partecipazione del condannato, nel semestre di riferimento, all’opera di rieducazione e non il conseguimento dell’effetto rieducativo, richiamando il precedente di Sez. 1, n. 5877 del 2013. Ha tuttavia precisato che tale principio non ha carattere assoluto, poiché un comportamento tenuto dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, può riverberarsi negativamente anche su periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari. Ha quindi affermato che la ricaduta nel reato è elemento rivelatore di mancata adesione al percorso rieducativo, citando Sez. 1, n. 47710 del 2011 e Sez. 1, n. 2702 del 1997.
La Corte ha poi richiamato il principio per cui possono rilevare violazioni incidenti anche su periodi non immediatamente contigui, purché idonee a vanificare la positiva partecipazione al programma rieducativo; la loro efficacia è tanto più incisiva quanto più gravi sono i fatti, dovendosi valutare la distanza temporale (in tal senso Sez. 1, n. 24449 del 2016).
Applicando tali principi, la Suprema Corte ha escluso vizi di motivazione nella decisione del Tribunale, che aveva correttamente valorizzato la gravità della condotta e la sua sintomaticità quale espressione di un modello di vita deviante, in continuità ideale con i precedenti penali del condannato, commessi nel medesimo luogo. Il ragionamento è stato giudicato immune da illogicità manifeste e coerente con i parametri di cui all’art. 54 Ord. pen. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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