La sentenza assolutoria è ricorribile per cassazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 8564 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di assoluzione pronunciata per un reato a citazione diretta è ricorribile per cassazione, e non appellabile, qualora sia stata emessa dopo l’entrata in vigore della legge n. 114/2024, che ha modificato l’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. È affetta da manifesta illogicità della motivazione la sentenza assolutoria che, a fronte di elementi indiziari univoci raccolti dall’istruttoria, valorizzi circostanze marginali e travisi il significato delle dichiarazioni testimoniali, trascurando gli elementi di valutazione che presentano l’attitudine a fornire difformi lumi.

Il Fatto

Il Tribunale di Sassari aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 489 cod. pen., contestato per l’utilizzo di una patente di guida internazionale non autentica durante un controllo stradale. Il Procuratore Generale proponeva ricorso per cassazione, deducendo la manifesta illogicità della motivazione. La sentenza, avente ad oggetto un reato a citazione diretta, era stata pronunciata dopo l’entrata in vigore della riforma di cui alla legge n. 114/2024, che ne aveva escluso l’appellabilità.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente inquadrato il ricorso nell’alveo dell’art. 608 cod. proc. pen., ritenendolo ammissibile. Ha poi rilevato che il giudice di merito aveva assolto l’imputato nonostante le dichiarazioni del testimone di polizia giudiziaria avessero fatto emergere elementi decisivi: il documento non risultava registrato nella banca dati della Nigeria, riportava dati non corrispondenti all’imputato e presentava un logo identificativo posizionato in modo difforme dall’originale.

La Corte ha censurato la sentenza per aver fondato l’assoluzione su circostanze marginali, come la dichiarazione del testimone di non aver verificato se i dati fossero reali o di fantasia, e per aver erroneamente interpretato l’affermazione secondo cui il documento era “di fantasia”. Tale espressione, letta nel contesto degli altri elementi acquisiti, non poteva essere valorizzata a sostegno di un quadro dubbio ma confermava la natura non autentica del documento.

La motivazione è stata quindi ritenuta affetta da un vuoto argomentativo decisivo, con conseguente annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sassari in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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