Inammissibile il ricorso che non trascrive la motivazione dell’avviso (Cass. civ. Sez. V n. 32138 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario di legittimità, il ricorrente che censuri la sentenza di appello sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento deve riportare testualmente i passi di detta motivazione che assume erroneamente interpretati o pretermessi. Il principio di autosufficienza del ricorso, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non impone l’integrale trascrizione degli atti, ma richiede che il ricorso indichi puntualmente il contenuto degli atti richiamati e segnali la loro presenza negli atti di merito. La censura che ometta tale trascrizione è inammissibile per difetto di specificità, non consentendo alla Corte di verificarne la fondatezza mediante il solo esame del ricorso. La difesa espletata dalla parte contribuente non integra argomento di prova dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo di motivazione.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una società, nella qualità di consolidante, un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2012, contestando l’indebito utilizzo di perdite in violazione dell’art. 84 del d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 2 del d.l. n. 201/2011. La ripresa muoveva da una segnalazione del Centro Operativo di Venezia, allegata all’avviso.

La società impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, deducendo in via preliminare la nullità per difetto di motivazione. I giudici di merito accoglievano la censura preliminare e annullavano l’avviso; la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava la decisione. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo violazione dell’art. 12 della legge n. 212/2000 e dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che l’avviso fondava la pretesa impositiva mediante rinvio a una segnalazione del Centro Operativo di Venezia, allegata all’atto. Il rinvio per relationem ad altro atto allegato è modalità consentita dall’art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000 e dall’art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973.

La Commissione Tributaria Regionale aveva però accertato che la segnalazione allegata nulla aggiungeva circa i motivi di scostamento delle somme rispetto alla perdita dichiarata. Di fronte a questa affermazione, la ricorrente non trascrive né illustra il contenuto della segnalazione.

La censura difetta quindi di specificità e di autosufficienza, in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8950 del 2022, secondo cui il principio di autosufficienza non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, ma non può tradursi in un onere di integrale trascrizione degli atti: esso è insussistente quando nel ricorso sia indicato puntualmente il contenuto degli atti richiamati e sia segnalata la loro presenza negli atti di merito.

Nel giudizio tributario, in particolare, quando il ricorrente censuri il giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi di tale motivazione assunti come fraintesi o pretermessi, per consentire la verifica della censura con il solo esame del ricorso, come affermato da Sez. V n. 13358 del 2025. I requisiti di contenuto-forma previsti a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, cod. proc. civ., numeri 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono ricavarsi dalla sentenza impugnata o dal controricorso, secondo Sez. V n. 29093 del 2018.

La Corte esclude infine che la difesa svolta dalla contribuente possa valere come argomento di prova dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione. La motivazione assolve una pluralità di funzioni, tra cui garantire il diritto di difesa e delimitare le ragioni deducibili dall’ufficio nel successivo contenzioso, come precisato da Sez. V n. 22003 del 2014. I giudici di appello avevano del resto rilevato che la difesa della società era stata espletata “al buio”, per congetture. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dell’Agenzia al rimborso delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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