Avviso di liquidazione registro atti giudiziari è atto impositivo definibile (Cass. civ. Sez. V n. 32139 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo agli atti giudiziari, adottato ai sensi dell’art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131/1986, integra un atto impositivo ed è pertanto suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, ogni qualvolta esprima per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale fondata su valutazioni giuridiche non consistenti nella mera rilevazione di dati dall’atto registrato. Rileva a tal fine la funzione effettiva dell’atto, a prescindere dal nomen iuris e dalla qualificazione formale, nonché l’esistenza di una controversia effettiva e non apparente sui contenuti dell’obbligazione tributaria. Le circolari dell’amministrazione finanziaria che escludono la definibilità di tali liti non hanno efficacia vincolante in sede giudiziaria.
Il Fatto
Una società ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Oggetto della controversia è il diniego di definizione agevolata opposto dall’ufficio in relazione all’avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute su una sentenza civile che, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., aveva disposto il trasferimento di un immobile in favore del promittente acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito.
L’amministrazione aveva respinto l’istanza di definizione sul presupposto che la lite avesse ad oggetto un atto di mera riscossione e non un atto impositivo, richiamando la propria circolare n. 10 del 15 maggio 2019. La società ha impugnato il diniego con lo stesso ricorso per cassazione, insistendo per la natura sostanzialmente impositiva dell’avviso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare le censure relative al diniego di definizione agevolata, la cui fondatezza rende superfluo l’esame dei motivi concernenti la sentenza impugnata. Il collegio ricorda che l’art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018 individua le controversie definibili in quelle attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio.
Il diniego si fondava sulla tesi che l’avviso di liquidazione, avendo una funzione di mera riscossione dell’imposta, non costituirebbe atto impositivo. La Corte non condivide l’assunto. Muovendo dall’orientamento delle Sezioni Unite n. 18298 del 2021 sulla nozione generale di atto impositivo, e dalla successiva giurisprudenza di legittimità, si afferma che il criterio discretivo risiede nella funzione effettiva dell’atto, non nel nomen iuris né nella qualificazione formale.
L’avviso di liquidazione ex art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131/1986 si atteggia alla stregua di un atto sostanzialmente impositivo quando, come nella specie, non si limita ad applicare l’imposta sulla base di elementi desumibili ictu oculi dall’atto, ma esprime a monte un’opzione prettamente impositiva sulla tipologia del presupposto e sul regime applicabile. Nel caso in esame l’ufficio ha applicato il regime proporzionale di registro proprio dell’atto giudiziario, in luogo della misura fissa sostenuta dal contribuente: si tratta di una valutazione giuridica, e non di una mera operazione contabile.
La Corte osserva che la registrazione degli atti giudiziari raramente costituisce un procedimento automatico, imponendo spesso all’amministrazione valutazioni complesse sulla natura e sugli effetti delle statuizioni giudiziali. Ne deriva che la definizione dell’atto come avviso di liquidazione non vale di per sé ad escluderne la natura impositiva. Le circolari n. 6 del 2019 e n. 10 del 2019, che escludono la definibilità di tali liti, non possono avere efficacia vincolante in sede giudiziaria.
Accertata la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 6, comma 2, lett. a), d.l. n. 119/2018, la Corte accoglie il ricorso avverso il diniego e dichiara la lite definibile. Segue la declaratoria di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio incidentale seguono la soccombenza, mentre quelle del giudizio principale restano a carico di chi le ha anticipate. Non si ravvisano i presupposti per il doppio contributo unificato, misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Nota della Redazione
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