Inammissibile il ricorso firmato da avvocato non cassazionista (Cass. pen. Sez. VII n. 9047 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da difensore che, alla data di presentazione dell’atto, non risulti iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione prescritto dall’art. 613 cod. proc. pen. Il difetto di legittimazione non è sanato né dall’indicazione, nell’intestazione dell’atto, del nome di un codifensore abilitato che non lo abbia sottoscritto, né dal successivo deposito di nomina di difensore cassazionista. La regola opera anche quando l’appello, inappellabile ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., venga riqualificato dal giudice di merito come ricorso, non essendo prevista alcuna deroga. Alla declaratoria consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, il versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 27 giugno 2024, condannava il ricorrente alla pena di euro 200 di ammenda per il reato di cui all’art. 38 TULPS, commesso il 19 dicembre 2019.
Avverso la decisione il condannato proponeva appello per mezzo del proprio difensore, unico firmatario dell’atto, mentre nell’intestazione era indicato anche un codifensore che non lo sottoscriveva. Poiché per le sentenze di condanna con la sola pena dell’ammenda l’appello è inappellabile, l’atto veniva trasmesso alla Corte di cassazione. Il difensore firmatario, però, alla data di presentazione dell’impugnazione non risultava iscritto nell’albo speciale. La questione approda così alla Sez. VII per la verifica della legittimazione del proponente.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal disposto dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., che rende inappellabili le sentenze di condanna per le quali sia stata applicata la sola pena dell’ammenda. Ne deriva che, contro la decisione del Tribunale, era esperibile unicamente il ricorso per cassazione; l’atto proposto come appello va pertanto qualificato come ricorso.
Su questo innesto processuale si innesta il limite di legittimazione. Il difensore firmatario, alla data di presentazione dell’atto, era privo dell’iscrizione nell’albo speciale della Corte di cassazione richiesta dall’art. 613 cod. proc. pen. Il Collegio osserva che l’indicazione, nell’intestazione, del nome di un codifensore abilitato è irrilevante, perché la mancanza della sua firma impedisce di attribuirgli la paternità dell’impugnazione.
La Corte richiama quindi la giurisprudenza di legittimità conforme: è inammissibile il ricorso proposto da avvocato non cassazionista, ancorché successivamente sia depositato atto di nomina di difensore iscritto nell’albo speciale (Sez. II n. 29575 del 12.07.2022); è parimenti inammissibile il ricorso così riqualificato dal giudice di merito l’appello proposto dal difensore non iscritto (Sez. IV n. 35830 del 27.06.2013); e la sottoscrizione dei motivi da parte di difensore non iscritto determina l’inammissibilità anche quando sia stato convertito in ricorso l’atto di appello erroneamente proposto (Sez. III n. 48492 del 13.11.2013).
Il testo della norma è chiaro e non ammette deroghe. L’impugnazione è dunque inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente. Alla declaratoria consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e, in applicazione dei principi della Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro 3.000,00, non emergendo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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