Misure di sicurezza personali, competenza esclusiva della magistratura di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 647 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di esecuzione relativo alle sole statuizioni che applicano misure di sicurezza personali è attribuito alla competenza funzionale esclusiva della magistratura di sorveglianza. La mancata previsione di tali misure tra le materie devolute al giudice dell’esecuzione individuato ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen. è coerente con il sistema, che riserva alla magistratura di sorveglianza ogni decisione sull’accertamento della pericolosità e sulla revoca. Ne deriva che anche il dubbio sulla legittimità dell’applicazione di una misura di sicurezza fuori dai casi consentiti rientra nei poteri decisionali del magistrato di sorveglianza, cui vanno trasmessi gli atti.
Il Fatto
Un imputato era stato assolto per difetto di imputabilità con sentenza divenuta irrevocabile, con applicazione della misura della libertà vigilata per un anno. La misura era stata dichiarata eseguibile dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna. Il Magistrato di Sorveglianza di Bologna, ritenuta la illegittimità della misura, aveva trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica perché il giudice dell’esecuzione si pronunciasse sul titolo esecutivo; il pubblico ministero aveva quindi chiesto al Tribunale di Ravenna la revoca della misura.
Il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha escluso la propria competenza, ritenendo che la magistratura di sorveglianza abbia competenza funzionale esclusiva in materia di misure di sicurezza anche in sede esecutiva, e ha sollevato conflitto negativo di competenza dinanzi alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ritenuto ammissibile il conflitto, ravvisando una situazione di stasi processuale derivante dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici, di conoscere del medesimo incidente di esecuzione, insuperabile senza l’intervento decisorio previsto dall’art. 32 cod. proc. pen.
Il percorso argomentativo muove dalla disciplina del Libro X, Titolo III, del codice di procedura penale. L’art. 665 cod. proc. pen. individua in generale il giudice competente per l’esecuzione in quello che ha deliberato il provvedimento; gli artt. 668-675 cod. proc. pen. e gli artt. 667 e 676 cod. proc. pen. specificano le competenze del giudice dell’esecuzione. Tra queste non compare alcun riferimento alle misure di sicurezza personali, diverse dalla confisca.
Tale omissione, osserva la Corte, è coerente con il sistema. Le decisioni sulle sole misure di sicurezza personali sono attribuite alla magistratura di sorveglianza, che in tali casi assume una competenza funzionale esclusiva, essendo il giudice naturale della materia. La conclusione è sostenuta da una pluralità di indici normativi: il combinato disposto degli artt. 579 e 680 cod. proc. pen. devolve al Tribunale di sorveglianza l’appello avverso le sole disposizioni relative alle misure di sicurezza; il giudizio di rinvio a seguito di annullamento delle sole disposizioni sulle misure di sicurezza spetta al tribunale di sorveglianza; l’art. 679, comma 1, cod. proc. pen. riserva al magistrato di sorveglianza le decisioni sull’accertamento della pericolosità e sulla revoca; l’art. 679, comma 2, cod. proc. pen. gli attribuisce la sovraintendenza all’esecuzione delle misure di sicurezza personali.
Su queste basi la Corte enuncia il principio secondo cui anche ciò che attiene all’erronea applicazione di una misura di sicurezza fuori dai casi consentiti rientra nei poteri decisionali del magistrato di sorveglianza, richiamando sul punto propri precedenti, da ultimo Sez. I n. 14222 del 24.02.2023 e, risalente nel tempo, Sez. I n. 4077 del 06.07.1995. Nel caso concreto, poiché il conflitto verte su una questione relativa all’esecuzione di una misura di sicurezza personale, la Corte ha dichiarato la competenza del Magistrato di sorveglianza di Bologna, disponendo la trasmissione degli atti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 32 c.p.p. – Risoluzione del conflitto
- Art. 579 c.p.p. – Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza
- Art. 665 c.p.p. – Giudice competente
- Art. 667 c.p.p. – Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta
- Art. 668 c.p.p. – Persona condannata per errore di nome
- Art. 676 c.p.p. – Altre competenze
- Art. 679 c.p.p. – Misure di sicurezza
- Art. 680 c.p.p. – Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza