Annullamento parziale e limiti del rinvio sulla qualificazione giuridica del fatto (Cass. pen. Sez. II n. 24270 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio ritenendo accertato il fatto nel suo nucleo essenziale e carente la sola motivazione sulla qualificazione giuridica, il mandato rescindente delimita il giudizio di rinvio alla sola integrazione della motivazione che giustifica l’assegnazione al fatto della corretta qualificazione. La sentenza di annullamento parziale esaurisce il giudizio in relazione a tutte le statuizioni non annullate e non legate da connessione essenziale a quelle caducate, poiché anche nel processo penale il giudicato può formarsi in modo progressivo. Nel giudizio di rinvio per vizi motivazionali il giudice non viola il principio di diritto se perviene nuovamente all’affermazione di responsabilità con percorso argomentativo diverso e arricchito, fermo il solo divieto di adottare la stessa motivazione censurata. La valutazione di attendibilità del chiamante in correità validata dalla Cassazione diviene intangibile, salvo nuovo vaglio sulle sole dichiarazioni rese in sede di rinnovazione dibattimentale.

Il Fatto

La Sez. VI della Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma aveva confermato la condanna di un tecnico istruttore del Comune di Colleferro, addetto agli accertamenti per il rilascio di provvedimenti in materia di edilizia privata, per il reato di cui all’art. 319-quater cod. pen. Era stato accertato che aveva indotto una privata a consegnare diecimila euro per ottenere i permessi necessari al cambio di destinazione d’uso di alcuni immobili.

La Cassazione riteneva la motivazione carente sulla qualificazione giuridica della condotta, non essendo stati esaminati il rapporto tra l’imputato e la privata, la legittimità degli atti richiesti e i poteri concreti dell’agente. La Corte d’appello, in sede di rinvio e previa rinnovazione del dibattimento, confermava la qualificazione ai sensi dell’art. 319-quater cod. pen. e la pena. Il difensore ricorre nuovamente per cassazione deducendo la mancata valutazione di una memoria difensiva, l’erronea delimitazione del giudizio rescissorio, la mancata rivalutazione dell’attendibilità dei chiamanti in correità e il diniego delle attenuanti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riafferma che l’annullamento parziale esaurisce il giudizio su tutte le statuizioni non annullate e non legate da connessione essenziale alle parti caducate. Per “parte della sentenza” si intende qualsiasi statuizione con autonomia giuridico-concettuale, non un mero passaggio argomentativo: il discrimine spetta al giudice di legittimità in sede rescindente. Nel giudizio di rinvio per vizi motivazionali il giudice di merito è investito di pieni poteri di cognizione, ma non può adottare la stessa motivazione censurata.

Questi principi vanno adattati al caso in cui la Cassazione abbia ritenuto accertato il fatto nel nucleo essenziale e carente la sola motivazione sulla qualificazione giuridica: qui il perimetro rescissorio si limita all’integrazione di quella motivazione. In concreto, la sentenza rescindente aveva validato la ricostruzione dei fatti e il giudizio di attendibilità sui contenuti accusatori della chiamante in correità, escludendone il carattere calunnioso. Restavano non compresi nel mandato né la valutazione di credibilità delle dichiarazioni originarie, ormai intangibile, né l’accertamento del nucleo centrale della condotta.

Il primo motivo è infondato: la Corte d’appello, pur senza menzionare la memoria difensiva, ha scrutato i poteri concreti dell’imputato, risultando che l’intervento del capo-ufficio avveniva solo su pratica già istruita. Il secondo motivo è infondato: la credibilità della chiamante era già stata validata, mentre sulla nuova audizione il ricorso è generico per difetto di specifiche contestazioni; la discrasia sulla funzione “acceleratoria” della dazione non scalfisce il nucleo del dichiarato.

Il terzo motivo è infondato: la Cassazione aveva delimitato il rinvio a tre soli temi, senza reviviscenza di tutte le censure d’appello. La Corte di merito ha ritenuto legittimo l’inquadramento nell’art. 319-quater cod. pen., avendo l’imputato assunto, nell’istruttoria che condizionava l’esito della pratica, una posizione di preminenza che esclude la riconducibilità alla corruzione o alla concussione. Il Collegio richiama la distinzione tra concussione, che richiede abuso costrittivo, e induzione indebita, a più tenue valore condizionante, nonché il discrimine dalla fattispecie corruttiva, che presuppone la par condicio contractualis (Sez. U n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera; Sez. 6 n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta).

Il quarto motivo è inammissibile: l’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen. non era stata richiesta in appello, con eccezione tardiva; il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione coerente, non essendo l’incensuratezza sufficiente a concedere il beneficio (tra le altre, Sez. 3 n. 24128 del 18/03/2021). Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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