Società in house escluse dal blocco delle retribuzioni ex art. 9 d.l. n. 78/2010 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20767 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina del blocco delle retribuzioni e della contrattazione collettiva di cui all’art. 9 del d.l. n. 78/2010 non si applica alle società a partecipazione pubblica i cui dipendenti siano soggetti alla contrattazione collettiva di diritto privato. Per tali società, il sistema di contenimento dei costi del personale è regolato dall’art. 19, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 175/2016 e richiede il recepimento tramite la contrattazione di secondo livello. In mancanza di tale recepimento, gli atti unilaterali dell’ente controllante non possono comprimere i diritti economici dei dipendenti, che hanno diritto agli incrementi contrattuali maturati ab origine.
Il Fatto
Un lavoratore, già dipendente di una società interamente partecipata da un ente territoriale e affidataria in house di commesse e progetti, successivamente transitato alle dipendenze di altra società, aveva agito nei confronti della originaria datrice di lavoro per il pagamento degli aumenti contrattuali maturati nel periodo dall’aprile 2015 al febbraio 2018. La società aveva rifiutato la corresponsione ritenendosi vincolata dalla normativa sul blocco delle retribuzioni stabilita per i soggetti pubblici e da estendere ai propri dipendenti.
Il Tribunale aveva accolto integralmente la domanda, ma la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma, aveva limitato l’accoglimento al periodo successivo alla scadenza del blocco, richiamando i principi di equilibrio di bilancio di cui all’art. 81 Cost. e la sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 2015.
La Motivazione della Corte
La società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso principale, dichiarando di prendere atto delle decisioni della Corte in giudizi analoghi. La Corte, nel dichiarare estinto il giudizio limitatamente al ricorso principale, ha proseguito l’esame del ricorso incidentale, richiamando i principi già affermati nella sentenza n. 25703/2025 sulle medesime questioni.
La Corte ha ricostruito il quadro normativo, osservando che il blocco retributivo di cui all’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78/2010 opera per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, mentre per le società a partecipazione pubblica sono state introdotte disposizioni specifiche di contenimento della spesa, quali l’art. 18, comma 2-bis, del d.l. n. 112/2008 e l’art. 4, comma 11, del d.l. n. 95/2012.
Il sistema di adeguamento dei trattamenti economici per le società partecipate è mutato con la modifica dell’art. 18, comma 2-bis, d.l. n. 112/2008 ad opera della legge n. 147/2013, contestualmente abrogativa dell’art. 4, comma 11, del d.l. n. 95/2012. Da quel momento, la disciplina è confluita nell’art. 19, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 175/2016, che pone al centro la contrattazione di secondo livello come mezzo di adeguamento strutturale, nel rispetto della natura civilistica del rapporto e della contrattazione collettiva applicabile.
La Corte ha pertanto ritenuto che, sul piano sostanziale, la normativa di blocco non possa riferirsi ai dipendenti delle società partecipate che applicano il CCNL di diritto privato. Solo la contrattazione di secondo livello, e non atti unilaterali dell’ente controllante, può disporre in senso riduttivo diritti economici già riconosciuti, ma nella specie tale contrattazione non era mai intervenuta.
Ne consegue l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, con il riconoscimento dei benefici contrattuali dal 1.04.2015, e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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