Ricorso in cassazione a critica vincolata: motivi aspecifici e commisti sono inammissibili (Cass. civ. Sez. V n. 6612 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica rispetto alle ipotesi tassative dell’art. 360 cod. proc. civ. È pertanto inammissibile il motivo che compendi più profili di doglianza tra loro incompatibili e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio previste dal codice di rito, così come la censura che si risolva in una richiesta di nuovo apprezzamento della prova. Il vizio motivazionale è deducibile solo per l’anomalia che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

Il Fatto

La contribuente riceveva un’intimazione di pagamento cui era sottesa una cartella di pagamento per IRPEF e IVA relative all’anno 2005, per un importo complessivo di euro 149.496,48. Deduceva di non avere mai ricevuto rituale notifica della cartella.

La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 1061/11/2022, rigettava l’appello. La contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso, mentre l’agente della riscossione non svolgeva difese.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi per una pluralità di ragioni concorrenti. Il primo motivo denunciava error in procedendo e in iudicando, violazione degli artt. 82 e ss., 112 e 115 cod. proc. civ., omessa pronuncia su fatto decisivo, omessa motivazione e violazione degli artt. 22 d.lgs. n. 546/92 e 26 d.P.R. n. 602/73. Il secondo motivo riproponeva le stesse violazioni, aggiungendo l’errata applicazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600/73 e della disciplina sulla prescrizione breve di tributi, sanzioni e interessi.

Il Collegio ha ribadito il principio secondo cui ciascun motivo deve possedere i caratteri della tassatività e specificità, con enunciazione precisa del vizio ricondotto alle categorie dell’art. 360 cod. proc. civ. (Cass. n. 19959 del 2014). Nella specie ciascuna censura compendiava più profili incompatibili — dal vizio motivazionale alla violazione di legge sulla prescrizione, dall’omessa pronuncia alla richiesta di nuovo accertamento dell’illegittimità della notifica — in una commistione che non consentiva di individuare le specifiche difese né il pertinente paradigma di censura.

Quanto ai vizi motivazionali, l’inammissibilità derivava anche dalla mancata ricognizione del quadro normativo applicabile. È denunciabile solo l’anomalia che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e incomprensibile (Sez. U n. 8053 del 2014), restando esclusa ogni rilevanza del difetto di sufficienza. La censura incappava inoltre nella preclusione della c.d. doppia conforme: l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. n. 149/2022 ha collocato nell’art. 360, terzo comma, cod. proc. civ. la previsione di inammissibilità del ricorso per il motivo di cui al n. 5.

Infine la Corte ha ricordato che le censure al merito devono collocarsi entro l’elenco tassativo dei motivi, poiché essa non è mai giudice del fatto e non può riesaminare autonomamente il merito (Cass. n. 25332 del 2014). Le doglianze miravano in realtà a un nuovo apprezzamento della prova sulla legittimità della notifica della cartella, già valutata in doppio grado. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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