Fideiussore socio al 20% e patronage forte: niente tutela consumeristica (Cass. civ. Sez. I n. 28932 del 02.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica si valutano con esclusivo riferimento alle parti del contratto di garanzia, senza riguardo al contratto principale. È consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli la garanzia per finalità estranee alla stessa. Non ricorre tale qualità quando il garante detenga una partecipazione non trascurabile al capitale della società garantita e abbia sottoscritto una lettera di patronage «forte», assumendo così ruoli di influenza sulla gestione sociale: in tal caso la fideiussione è espressione di attività professionale, perché strumentale agli scopi della società. Nel procedimento di regolamento di competenza la proposizione del ricorso incidentale è inammissibile, essendo consentito alle parti destinatarie del ricorso soltanto il deposito di scritture difensive e documenti.
Il Fatto
Una società cessionaria di credito propone regolamento di competenza avverso la sentenza con cui il Tribunale di Genova ha declinato la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Imperia. Il giudizio di merito riguarda le domande di condanna al pagamento del saldo di un conto corrente e del residuo di un contratto di finanziamento, conclusi da una società e garantiti da fideiussioni prestate da alcuni soggetti.
Il Tribunale aveva accolto l’eccezione di incompetenza, qualificando due garanti come consumatori, in ragione della «trascurabile» partecipazione al capitale della società debitrice e dell’assenza di cariche sociali. Avverso tale statuizione la ricorrente articola tre motivi; due resistenti depositano memoria, mentre un terzo resistente deposita memoria contenente ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica vanno valutati con riferimento alle parti di quel contratto, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (Corte Giust. UE, 19 novembre 2015, causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, causa C-534/15, Dumitras).
Da ciò deriva che è consumatore il fideiussore persona fisica il quale, pur svolgendo una o più attività professionali, stipuli la garanzia per finalità estranee alle stesse, poiché in tale ipotesi la fideiussione non è atto espressivo di quella attività né è strettamente funzionale al suo svolgimento, secondo quanto già affermato dalle Sezioni Unite n. 5868 del 2023 e ribadito da pronunce successive (Cass. n. 18834 del 2025; Cass. n. 27618 del 2020; Cass. n. 742 del 2020).
La giurisprudenza unionale ha precisato che, nel valutare se il garante abbia agito nell’ambito della propria attività professionale o in base ai collegamenti funzionali con la società garantita, assumono rilievo l’assunzione di ruoli di amministrazione in quest’ultima o la titolarità di una partecipazione non trascurabile al suo capitale. Il Collegio ritiene che la partecipazione del 20% detenuta da ciascuno dei due opponenti e la sottoscrizione di una lettera di patronage «forte» verso l’ente creditore costituiscano, unitariamente valutati, elementi sintomatici di un’attività strumentale alla gestione sociale.
In primo luogo, una partecipazione al capitale di una società di capitali nella misura del 20% non può, di per sé, considerarsi trascurabile. In secondo luogo, la lettera di patronage è garanzia atipica utilizzata prevalentemente nei rapporti tra imprese e banche, con cui il patrocinante si impegna a controllare e adoperarsi affinché il patrocinato adempia: ne segue che il suo rilascio presuppone e rivela la capacità del patrocinante di incidere sulla gestione della società patrocinata. Rafforzata dalla partecipazione non trascurabile, tale considerazione induce a qualificare la fideiussione come espressione di attività professionale, strettamente funzionale agli scopi sociali della debitrice.
L’accoglimento dei primi due motivi assorbe il terzo. Il ricorso incidentale è invece inammissibile: nel procedimento per regolamento di competenza l’art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ. consente alle parti cui è notificato il ricorso soltanto il deposito di scritture difensive e documenti, come confermato da Cass. n. 20826 del 2018, Cass. n. 19132 del 2005 e Cass. n. 22365 del 2004. La sentenza è cassata e dichiarata la competenza del Tribunale di Genova, con rimessione al giudice del merito della regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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