Prescrizione rilevabile se il ricorso è ammissibile anche dopo la sentenza (Cass. pen. Sez. IV n. 40193 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello affetta da nullità per mancanza della sottoscrizione del presidente del collegio, l’accertata ammissibilità dell’impugnativa impone al giudice di legittimità di rilevare d’ufficio e di dichiarare le cause estintive del reato maturate a valle della sentenza impugnata. Il principio secondo cui l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi preclude il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e inibisce il rilievo delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. opera, a contrario, nel senso che, ove il ricorso sia ammissibile, la prescrizione sopravvenuta deve essere dichiarata, dovendosi annullare senza rinvio la sentenza impugnata.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in primo grado per tentato furto aggravato, con riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati già giudicati con sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile. La Corte di appello, in parziale riforma, aveva rideterminato in senso più mite il trattamento sanzionatorio.

Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la nullità della decisione per mancanza della sottoscrizione del presidente del collegio giudicante, in violazione dell’art. 546, comma 3, cod. proc. pen. Nelle more del giudizio di legittimità è maturata la prescrizione del reato oggetto di condanna.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la fondatezza del motivo. La disamina della sentenza impugnata rivela che essa reca la sottoscrizione del solo consigliere estensore e non anche quella del presidente dell’organo collegiale. L’art. 546, comma 3, cod. proc. pen. sancisce la nullità della sentenza quando manca la sottoscrizione del giudice, senza distinguere tra giudice monocratico e collegiale. La distinzione assume rilievo solo nel caso di impedimento del presidente, previsto dall’art. 546, comma 2, cod. proc. pen.

Richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 14978 del 2012, secondo cui la mancata sottoscrizione del presidente non giustificata da impedimento legittimo configura una nullità relativa, non incidente sul giudizio né sulla decisione, ma causativa dell’annullamento della sola sentenza-documento con restituzione degli atti al giudice di appello, la Corte ha affrontato il nodo della sorte della pretesa punitiva nel frattempo estinta.

Il Collegio ha preso le distanze da un orientamento che, in tale evenienza, escludeva il rilievo della prescrizione maturata dopo l’adozione della sentenza. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 32 del 2000, n. 23428 del 2005 e n. 12602 del 2016: l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude il rilievo delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Da tale insegnamento la Corte ha tratto, a contrario, la conseguenza che, in ipotesi di accertata ammissibilità dell’impugnativa, il giudice di legittimità è tenuto a rilevare d’ufficio e a dichiarare le cause estintive del reato, quand’anche insorte a valle della sentenza impugnata. Verificata la maturazione della prescrizione, il Collegio ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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