Daspo: convalida per relationem e motivazione sull’urgenza (Cass. pen. Sez. III n. 33803 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di convalida del provvedimento del Questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, la motivazione resa dal giudice per relationem è legittima quando, saldandosi con quella dell’atto convalidato, consenta un adeguato riscontro del percorso logico-giuridico seguito dall’autorità amministrativa, già noto all’interessato. Il giudice non è tenuto a esplicitare le ragioni di necessità e urgenza quando tra la notifica del provvedimento e l’ordinanza di convalida non si sia svolta alcuna manifestazione sportiva cui il destinatario non abbia potuto partecipare. Grava sul destinatario che contesti l’omessa motivazione sull’urgenza allegare che il DASPO abbia avuto concreta esecuzione prima dell’intervento del giudice.
Il Fatto
Il Questore di Bolzano ha adottato nei confronti del ricorrente il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di dieci anni, con contestuale obbligo di comparizione presso gli uffici del commissariato di P.S. Il provvedimento, notificato all’interessato, è stato convalidato dal G.i.p. del Tribunale di Bolzano ai sensi dell’art. 6 legge n. 401 del 1989.
Avverso l’ordinanza di convalida il destinatario ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione e falsa applicazione del medesimo art. 6 per omessa motivazione sui requisiti legittimanti la misura — segnatamente la pericolosità sociale, in asserita violazione dell’art. 13 Cost. — e per omessa motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in sede di convalida, il controllo sui presupposti dell’atto amministrativo si compie sulla preesistente valutazione del Questore, cui la legge rimette l’adozione della misura di prevenzione. Il provvedimento questorile opera come atto necessariamente “servente” rispetto all’intervento del giudice, chiamato a svolgere il controllo di legalità prescritto dalla legge. Da tale intersecazione tra atto amministrativo e convalida giurisdizionale deriva la legittimità della motivazione per relationem, a condizione che essa si saldi con quella dell’atto convalidato e ne renda verificabile il percorso argomentativo.
Su questa base la Corte rigetta il primo motivo. Il G.i.p. ha ravvisato la pericolosità sociale del ricorrente nella sua partecipazione attiva a episodi di violenza in occasione di una partita di calcio. La locuzione sintetica impiegata dal giudice si salda con il contenuto della c.n.r. e dell’annotazione di polizia giudiziaria cui l’ordinanza fa espresso rinvio, ove sono analiticamente descritti i fatti: il possesso di un coltello occultato e le minacce rivolte agli operatori. Il rinvio a tali atti consente il sindacato sulla sussistenza dei presupposti e integra il requisito motivazionale.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. Secondo lo ius receptum, l’omessa motivazione sulle ragioni di urgenza determina l’invalidità del provvedimento e ne impedisce la convalida solo quando tra la notifica all’interessato e l’ordinanza si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale il destinatario abbia dovuto ottemperare all’obbligo di presentazione. Non è quindi necessario argomentare sull’urgenza se il DASPO ha avuto esecuzione e prodotto effetti dopo la notifica.
La Corte richiama i precedenti che hanno precisato come gravi sul destinatario del provvedimento questorile, che contesti l’omessa motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza, la prova che il DASPO abbia avuto concreta esecuzione prima dell’intervento del giudice. Nel caso esaminato il ricorrente non ha rappresentato che tra la notifica e la convalida si siano svolte competizioni sportive cui non abbia potuto partecipare: il giudice non era dunque tenuto a esplicitare le ragioni dell’urgenza. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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