Revoca delle statuizioni civili e subordinazione della sospensione condizionale (Cass. pen. Sez. II n. 37327 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della costituzione di parte civile e delle connesse statuizioni civili, disposta in appello, fa venir meno il presupposto della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale. Tale subordinazione, diretta a stimolare l’adempimento dell’obbligazione risarcitoria, diviene non più attuale e va eliminata. L’emenda può essere disposta direttamente dalla Corte di cassazione, senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., quando il relativo accertamento non richiede ulteriori valutazioni di merito. È inammissibile, invece, il ricorso che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi di appello, privi di specificità ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, escludendo la parte civile, revocando le statuizioni civili e confermando nel resto l’affermazione di responsabilità per appropriazione indebita aggravata. Ha mantenuto, tuttavia, la subordinazione del beneficio al pagamento della provvisionale.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: tardività della querela, carenza di prova dell’elemento psicologico e illegittimità del mantenimento della subordinazione dopo la revoca delle statuizioni civili.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono dichiarati inammissibili. La Corte rileva che essi riproducono, senza sostanziale novità, il cahier de doléances già sottoposto al giudice di appello. Manca la specificità prescritta dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

La Corte richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità sul ricorso fondato su motivi ripetitivi: Sez. III n. 44418 del 2013, Sez. II n. 37295 del 2019, Sez. VI n. 20377 del 2009, Sez. V n. 28011 del 2013, Sez. II n. 11951 del 2014. Tali motivi non assolvono la funzione di critica argomentata, restando soltanto apparenti.

La Corte richiama anche la regola della doppia conforme: le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, formando un unico corpo decisionale, quando sono rispettati i parametri del richiamo e della uniformità dei criteri valutativi. Nel caso concreto il giudice di appello ha fornito una congrua risposta ai profili della tardività della querela e dell’elemento psicologico.

Nel merito di quei profili, la Corte rileva che il dies a quo è stato correttamente individuato nel momento in cui la persona offesa ha avuto contezza dell’interversio possessionis, in coincidenza con l’inadempimento dell’obbligazione restitutoria. Le diverse ricostruzioni fattuali sono precluse in sede di legittimità. Quanto all’elemento psicologico, la scrittura transattiva sottoscritta dall’imputato ha evidenziato la radice intenzionale della condotta.

Il terzo motivo è invece fondato. La revoca delle statuizioni civili, conseguente alla revoca della costituzione di parte civile, rende non più attuale la subordinazione della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale. La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata su questo punto ed elimina la subordinazione, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., enunciando la correzione nel dispositivo. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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