Donazione indiretta tra coniugi: necessaria prova rigorosa dell’animus donandi (Cass. civ. Sez. 3 n. 10388 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contesto di relazioni coniugali, ovvero di convivenze affettive che abbiano assunto i caratteri propri di una stabile unione di fatto, l’attribuzione di beni immobili o di mobili registrati da parte di uno dei soggetti in favore dell’altro, per poter essere qualificata come donazione indiretta, necessita di una prova rigorosa – e di una motivazione parimenti rigorosa – in ordine alla ricorrenza del cd. animus donandi. La liberalità, nella donazione indiretta, emerge solo da un esame rigoroso di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, ritualmente dedotte e provate. In tali contesti, le attribuzioni spontanee tra coniugi costituiscono, di regola, adempimento del dovere di contribuzione ex art. 143 cod. civ., sicché la loro causa non può essere presunta liberale.
Il Fatto
Una donna, in costanza di matrimonio, acquistava un’autovettura intestandola al coniuge e provvedendo interamente al pagamento del prezzo, in parte mediante permuta del proprio veicolo e per il resto tramite un finanziamento richiesto e rimborsato da lei stessa. Dopo la separazione, tentava invano di ottenere la restituzione del veicolo e, quindi, agiva in giudizio per conseguire, ai sensi degli artt. 2041 e 2033 cod. civ., la restituzione delle somme versate. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, ma la Corte d’appello, ravvisando una donazione indiretta del veicolo, riformava integralmente la sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie i motivi di ricorso primo e quarto, congiuntamente scrutinati perché entrambi attinenti alla necessità che la donazione indiretta sia sorretta dall’animus donandi. La ricorrente lamentava che la Corte territoriale avesse omesso di verificarne la sussistenza, fondando il proprio convincimento sulla mera circostanza che i conferimenti spontanei tra coniugi trovano la loro causa nella liberalità.
La Corte richiama il principio, già affermato in plurime occasioni, secondo cui nella donazione indiretta la liberalità si realizza mediante atti che conservano la causa propria, sicché l’intenzione di donare emerge solo da un esame necessariamente rigoroso di tutte le circostanze di fatto, ritualmente dedotte e provate da chi ne abbia interesse. Tale esigenza di prova rigorosa si impone in misura ancora maggiore quando l’acquisto di un mobile registrato avvenga nel contesto di relazioni coniugali o di convivenze stabili.
In queste ipotesi, infatti, le attribuzioni patrimoniali tra coniugi si pongono di regola come adempimento del dovere di contribuzione al sostentamento della famiglia ex art. 143 cod. civ., ovvero come adempimento di un’obbligazione naturale tra conviventi. La Corte censura l’affermazione del giudice d’appello, secondo cui i conferimenti spontanei troverebbero sempre causa nella liberalità, reputandola assiomatica e intrinsecamente contraddittoria, perché l’uso esclusivo del veicolo da parte della donna deporrebbe semmai per l’assenza dell’intento liberale.
La Corte qualifica il vizio della sentenza impugnata come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, integrando una delle ipotesi di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. nel testo novellato. La motivazione fondata su argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice non può sorreggere la qualificazione dell’operazione come donazione indiretta, difettando la verifica rigorosa dell’animus donandi. I restanti motivi restano assorbiti e la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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