La revocazione per errore di fatto non è ammessa contro la valutazione dei motivi di ricorso (Cass. civ. Sez. 2 n. 15225 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali. Esso deve consistere in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti di causa, deve risultare con immediatezza e deve essere decisivo. È esperibile la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, mentre deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia specificamente esaminato alcune delle argomentazioni svolte: in tal caso è dedotto non un errore di percezione ma un errore di giudizio, insindacabile in sede di revocazione.

Il Fatto

Una società committente ha proposto ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. avverso una sentenza della Corte di cassazione che aveva integralmente respinto il suo ricorso, articolato in diciotto motivi, contro la decisione della Corte d’appello che aveva risolto a favore della subfornitrice una controversia relativa a un rapporto di subfornitura cessato.

La società ricorrente ha dedotto che la Corte di legittimità sarebbe incorsa in un errore di fatto per non aver valutato alcune doglianze contenute nei motivi di ricorso, per aver omesso l’esame di una memoria ex art. 378 c.p.c. e per avere erroneamente percepito il contenuto delle censure proposte. Hanno resistito i soci della società subfornitrice, cessata e cancellata dal registro delle imprese dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente respinto le eccezioni relative alla notificazione del ricorso successiva alla cancellazione della società controricorrente, rilevando che i soci, illimitatamente responsabili, erano i soggetti nei cui confronti doveva essere effettuata la notificazione e che la loro costituzione aveva assicurato la partecipazione effettiva al giudizio dei contraddittori necessari.

Nel merito, la Corte ha richiamato i principi consolidati in materia di errore revocatorio, precisando che esso ricorre solo in presenza di una divergenza tra la rappresentazione risultante dalla sentenza e quella emergente dagli atti processuali, sempre che il fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso e che l’errore sia immediatamente percepibile e decisivo. Ha quindi escluso che possa configurarsi il vizio quando la pronuncia sul motivo sia intervenuta, anche se la motivazione non abbia preso specificamente in esame tutte le argomentazioni difensive, perché in tal caso si prospetta un errore di giudizio, non una svista percettiva.

Con riferimento al primo motivo, relativo alla pretesa omissione di una delle censure contenute nel dodicesimo motivo di ricorso per cassazione, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva compiutamente esaminato il motivo, valorizzando unitariamente i diversi profili di critica. La diversa interpretazione offerta dalla ricorrente non integra gli estremi dell’errore revocatorio, ma si risolve nella contestazione di una valutazione ragionata del contenuto del motivo, la cui correttezza è insindacabile in sede di revocazione.

Quanto al secondo e terzo motivo, relativi all’omesso esame di una memoria ex art. 378 c.p.c. e alla errata percezione dell’impugnazione della ratio decidendi, la Corte ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata dava atto dei rilievi della ricorrente, dimostrando di averne tenuto conto senza che fosse necessario un esame punto per punto delle difese. Anche in questo caso, la doglianza attiene a attività valutativa della Corte di legittimità, non suscettibile di riesame in sede di revocazione.

La Corte ha infine dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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