Ricorso per cassazione improcedibile per tardivo deposito ex art 369 cpc (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2588 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere depositato nel termine previsto dall’art. 369 cod. proc. civ., decorrente dalla notificazione del ricorso stesso. Il deposito effettuato oltre la scadenza di tale termine determina l’improcedibilità del ricorso, rilevabile in via pregiudiziale. La declaratoria di improcedibilità preclude l’esame dei motivi di impugnazione e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nonché, ove ne sussistano i presupposti, all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di recupero dell’indennità di disoccupazione agricola già corrisposta per gli anni 2011 e 2012, oltre alla cancellazione dall’estratto contributivo delle prestazioni agricole svolte. Il Tribunale di Palermo aveva rigettato le domande del ricorrente; la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 30/2021, ha confermato il rigetto, ritenendo che l’assicurato non avesse assolto all’onere probatorio sull’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all’iscrizione negli elenchi nominativi.

Per la cassazione della sentenza il ricorrente ha proposto ricorso affidato a tre motivi, lamentando il difetto di motivazione dei provvedimenti dell’I.N.P.S. e la violazione delle regole sul valore probatorio del verbale di accertamento ispettivo. L’I.N.P.S. ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale la questione di rito relativa alla tempestività del deposito del ricorso. Il ricorso risulta depositato il 27/07/2021, mentre il termine previsto dall’art. 369 cod. proc. civ. era già decorso: il dies a quo è fissato al 5/07/2021 e la scadenza al 26/07/2021.

Il superamento del termine determina la improcedibilità del ricorso. La Corte dichiara pertanto improcedibile l’impugnazione, senza esaminare nel merito i tre motivi proposti, che restano assorbiti dalla decisione di rito.

La declaratoria di improcedibilità produce le conseguenze processuali ed economiche previste dalla legge. Il ricorrente è condannato al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

La Corte dà inoltre atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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