Dichiarazione ultrattiva TIA e onere di allegazione nel ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 14802 del 02.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tassa di igiene ambientale, la dichiarazione resa dal contribuente in anni precedenti, in assenza di successive dichiarazioni di segno opposto, produce effetti ultrattivi e consolida i presupposti impositivi già accertati, sicché l’impugnazione di atti e fatture a essi conformi è inammissibile per definitività dell’accertamento. Il successivo mutamento delle sole modalità di calcolo, ove non si deduca che la misurazione posta a fondamento della pretesa non corrisponda più a quella pregressa, non incide sulla ratio decidendi. Nel giudizio di legittimità, il ricorso che censuri la congruità della motivazione dell’atto impositivo è inammissibile per difetto di autosufficienza se non riporta i passi della motivazione assunti come erroneamente interpretati o pretermessi, né indica gli atti e i termini in cui le questioni furono dedotte nei gradi di merito.
Il Fatto
L’agenzia incaricata della riscossione notificava alla società contribuente, quale gestore dello stadio cittadino concesso in uso dall’amministrazione comunale, un’ingiunzione di pagamento per la tassa di igiene ambientale relativa all’anno 2011/2012. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso ritenendo consolidati i presupposti impositivi per effetto della mancata impugnazione di una raccomandata del 2006, la disponibilità della struttura in capo alla società e la debenza dell’IVA.
La Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente l’appello, confermando la sufficienza della motivazione e l’operatività della dichiarazione ultrattiva per i periodi successivi, ma escludendo la debenza dell’IVA. Avverso tale pronuncia la società contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la censura di difetto di motivazione dell’ingiunzione, prospettata come violazione dell’art. 7 legge n. 212/2000. Il motivo è inammissibile: le questioni erano state specificamente affrontate dal giudice di merito, sicché gravava sul ricorrente l’onere di allegare in quali termini fossero state dedotte nel giudizio di merito e di indicare gli atti processuali relativi, per consentire il controllo ex actis.
La Corte richiama sul punto la costante giurisprudenza di legittimità e rileva che la Commissione regionale aveva comunque escluso il vizio, valorizzando i dati contenuti nelle fatture già emesse. La censura sulla congruità della motivazione dell’atto impositivo richiede, del resto, che il ricorso riporti i passi della motivazione che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi. Il motivo è quindi inammissibile per difetto di autosufficienza.
I motivi dal secondo al quarto, trattati congiuntamente, investono l’art. 72 del d.lgs. n. 507/1993 e la ritenuta ultrattività della dichiarazione. Il ricorrente sosteneva che i presupposti impositivi — superficie, categoria, riduzioni, tipologie di tariffa — non fossero consolidati e che una nuova concessione intervenuta nel 2010 avesse mutato il quadro di riferimento. La Corte disattende le censure: l’amministrazione aveva considerato i dati esposti dalla ricorrente medesima, come emergenti dalle fatture.
La ratio decidendi della sentenza impugnata risiede nel consolidamento dei presupposti impositivi per effetto della dichiarazione resa in anni precedenti, non contraddetta da successive dichiarazioni. Il ricorrente non deduce che la misurazione posta a fondamento dell’imposizione non corrisponda più a quella pregressa, ma solo un’astratta evoluzione delle modalità di calcolo. L’ultrattività avrebbe richiesto una nuova dichiarazione, nella specie mancante.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, la Corte ribadisce che la nullità della sentenza per mancanza di motivazione si configura solo in caso di radicale carenza o di argomentazioni logicamente inconciliabili, perplesse o obiettivamente incomprensibili. Nella specie la motivazione non è né inesistente né apparente, pur non condividendosi le conclusioni. Il ricorso è dunque rigettato, con assorbimento del motivo sulle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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