Inammissibile il ricorso che non censura gli errori di ermeneutica contrattuale (Cass. civ. Sez. III n. 14027 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente per cassazione che deduca la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. non può limitarsi a contrapporre la propria interpretazione della clausola a quella accolta dal giudice di merito, ma deve indicare specificamente le norme assunte violate e precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice si sia discostato dai canoni legali, ovvero li abbia applicati con argomentazioni illogiche o insufficienti. L’interpretazione data dal giudice di merito a una clausola contrattuale si sottrae al sindacato di legittimità quando costituisce una delle possibili e plausibili letture, non dovendo essere l’unica o la migliore in astratto. È inammissibile, inoltre, il motivo che introduce per la prima volta in cassazione questioni di nullità o inefficacia della clausola mai agitate nel giudizio di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, assegnatario in subconcessione di immobili demaniali siti in Matera, aveva eseguito lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo, collaudati dal Comune. Nel 2012, in concomitanza di copiose nevicate, si erano verificate ingenti infiltrazioni d’acqua nei locali, con allagamenti e intervento dei Vigili del fuoco.
Espletato un accertamento tecnico preventivo, il subconcessionario convenne il Comune chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ex art. 2051 cod. civ., quantificati dal consulente. Il Tribunale rigettò la domanda principale e quella di garanzia, con condanna alle spese. La Corte d’appello di Potenza rigettò l’appello, ritenendo che la prescrizione contenuta nella relazione dell’Ufficio Sassi attribuisse al subconcessionario l’onere dei lavori di impermeabilizzazione, con esonero da responsabilità del Comune. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Comune ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, sostenendo un’interpretazione della clausola conforme alla legge n. 771/1986 e lamentando che la Corte d’appello si fosse attenuta al solo dato letterale, senza considerare il comportamento successivo delle parti e senza applicare il criterio dell’art. 1370 cod. civ. in favore dell’aderente.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Ha richiamato il principio, consolidato nella propria giurisprudenza, secondo cui chi deduce la violazione dei canoni legali di interpretazione deve non solo indicare le norme assunte violate, ma precisare in che modo il giudice di merito se ne sia discostato, non potendosi risolvere la censura nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta in sentenza.
Ha inoltre ribadito, richiamando propri precedenti, che l’interpretazione del giudice di merito si sottrae al sindacato di legittimità quando sia una delle possibili e plausibili letture della clausola. Nel caso concreto, il ricorrente non aveva specificamente censurato gli errori del giudice d’appello, ma aveva soltanto propugnato una soluzione ermeneutica diversa. La Corte ha osservato che, stante il carattere vincolato del giudizio di legittimità, la censura non poteva essere ricondotta alla violazione dell’art. 2051 cod. civ., profilo non attinto dal ricorrente e dunque rimasto impregiudicato.
Il secondo motivo, con cui si deducevano la nullità e l’inefficacia della clausola di esonero per contrasto con norme di ordine pubblico, per mancata approvazione scritta e per vessatorietà, è stato parimenti dichiarato inammissibile per novità delle questioni. Né dal ricorso né dalla sentenza impugnata risultava che il tema fosse mai stato agitato nel giudizio di merito: tali questioni non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione. Neppure in questo caso era possibile riqualificare il mezzo ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., essendo il relativo accenno solo strumentale.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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