Nuova procura speciale necessaria per la decisione ex art. 380-bis c.p.c. (Cass. civ. Sez. II n. 2242 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi di legittimità, la richiesta di decisione formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. deve essere corredata di una nuova procura speciale, conferita in data successiva alla comunicazione della proposta di definizione anticipata e avente ad oggetto il potere di compiere quello specifico atto processuale. La procura apposta in calce al ricorso ex art. 365 cod. proc. civ. non soddisfa il requisito della novità e della specialità. Ove l’istanza sia priva di tale procura, il giudizio non può definirsi con decreto di estinzione ex art. 391 cod. proc. civ., ma deve essere fissata l’adunanza collegiale ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., all’esito della quale il ricorso, risultando impedita la decisione per ragioni di rito, è inammissibile. Resta comunque riferibile alla parte rappresentata l’attività processuale svolta dal difensore, con conseguente condanna alle spese e applicazione dei commi terzo e quarto dell’art. 96 cod. proc. civ..
Il Fatto
Un’impresa di costruzioni propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Salerno ha rigettato l’appello contro la decisione di primo grado. Resiste con controricorso il condominio convenuto. Investita della controversia, la Corte è chiamata a verificare la regolarità del procedimento accelerato attivato dal Consigliere delegato, che aveva ravvisato la inammissibilità del ricorso e proposto la definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
Comunicata la proposta ai difensori, il ricorrente deposita istanza di decisione sottoscritta dal proprio difensore, il quale dichiara di agire in forza di mandato allegato all’atto. La procura richiamata è, però, quella originariamente apposta in calce al ricorso. La questione che il Collegio deve risolvere attiene quindi all’idoneità di tale procura a sostenere la richiesta di decisione nel rito accelerato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disciplina dell’art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., come introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022. La norma subordina la richiesta di decisione al conferimento di una procura che presenti un duplice carattere: la novità, perché deve essere rilasciata dopo la formulazione della proposta sintetica di definizione, e la specialità, perché deve investire il difensore del potere di porre in essere quello specifico atto processuale. Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 13555 del 2024.
La procura necessaria, precisa la Corte, non va conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, non trattandosi di nuova procura alle liti ma di procura a compiere un singolo e eventuale atto del processo di legittimità. Il riferimento è a Cass. Sez. Un. n. 9611 del 2024, che ha escluso profili di arbitrarietà o irragionevolezza della scelta legislativa. Il legislatore, a fronte del rilievo attribuito al sopravvenire della proposta che ravvisi l’inammissibilità, l’improcedibilità o la manifesta infondatezza del ricorso, ha posto a carico del difensore l’onere di farsi conferire espressamente il potere di chiedere la decisione, così che la parte manifesti in modo univoco la volontà attuale di dare vita alla pronuncia del Collegio. Tale limitazione del mandato originario postula soltanto l’osservanza di una regola di procedura mirata a una attivazione consapevole della giurisdizione di legittimità, come osservato da Corte cost. n. 13 del 2022.
Quanto alle conseguenze processuali dell’istanza viziata, la Corte richiama Cass. n. 31839 del 2023: nei casi in cui la richiesta sia tardiva o non corredata di nuova procura speciale, il giudizio non può concludersi con decreto di estinzione ex art. 391 cod. proc. civ., ma occorre fissare l’adunanza collegiale ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., all’esito della quale, impedita la decisione per ragioni di rito, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. Il mancato conferimento della nuova procura speciale non priva di riferibilità alla parte l’attività svolta dal difensore, che resta destinataria degli effetti del processo, anche quanto alla condanna alle spese. Nel caso concreto la Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle spese di legittimità e applica la sanzione processuale, oltre all’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 365 c.p.c. – Sottoscrizione del ricorso
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
- Art. 391 c.p.c. – Pronuncia sulla rinuncia