Credito d’imposta su nuovi impianti e sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 2771 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., consiste nell’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma, sicché non può essere utilizzato per sollecitare una diversa lettura della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa. Il ricorso per cassazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda, ma solo il controllo sulla correttezza giuridica e sulla coerenza logico-formale delle argomentazioni del giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere tra le risultanze processuali. La denuncia di vizio di motivazione, per i provvedimenti pubblicati dopo l’11 settembre 2012, è ammessa nei soli limiti della cd. riduzione al minimo costituzionale, restando estranea al sindacato la mera insufficienza della motivazione. Ne consegue l’inammissibilità del motivo che, sotto la specie della violazione di legge, chieda un accertamento di fatto.

Il Fatto

Una ditta individuale, titolare di una stazione di rifornimento di carburante marittimo situata nel porto di Messina, fruiva per l’anno 2002 del credito d’imposta previsto dall’art. 8 della legge n. 388 del 2000 per la realizzazione di nuovi impianti nella stazione di rifornimento. All’esito di indagine documentale, l’Ufficio riteneva indebita la percezione del credito, sul rilievo che gli impianti insistevano su terreno altrui, trattandosi di area demaniale data in concessione.

Il contribuente impugnava l’avviso di recupero davanti al giudice di prossimità, che accoglieva le sue ragioni. La Commissione tributaria regionale, in secondo grado, rigettava l’appello dell’Amministrazione finanziaria, valorizzando l’autonomia funzionale dell’impianto: si trattava di nuovi serbatoi che, secondo lo stesso atto di concessione, avrebbero dovuto essere rimossi allo spirare del termine concessorio, quindi costruibili su area altrui, separabili e dotati di vita autonoma. Avverso questa sentenza la parte pubblica proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 388 del 2000 e dell’art. 108 del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca dei fatti rubricato come art. 74, terzo comma. Il ricorrente contestava la natura di impianto di quanto realizzato, qualificandolo come mero costo sull’incremento di valore, e argomentava dalla fattura della ditta esecutrice, contenente una dicitura incompatibile con la natura di nuovi serbatoi.

Il motivo è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che esso tende a una rivalutazione del merito con risultato opposto a quello raggiunto dalla commissione di secondo grado, argomentando dalla fattura, dalla separabilità delle opere dall’area altrui e dalla proprietà dell’area. La decisione impugnata, al contrario, espone con chiarezza le ragioni per cui i serbatoi dovessero considerarsi amovibili, mentre la ricorrente non dimostra in quale errore sia incorsa la CTR.

Il passaggio centrale è di ordine metodologico. Sotto la specie della violazione di legge, la parte pubblica chiede alla Suprema Corte un accertamento in fatto sulla natura e consistenza dell’impianto, in comparazione con i profili documentali che ne attestano la realizzazione. La Corte ricorda che il vizio di violazione di legge implica un problema interpretativo della fattispecie astratta, mentre l’erronea ricognizione della fattispecie concreta attiene alla tipica valutazione del giudice di merito ed è censurabile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione. Richiama, tra le altre, Cass. n. 195 del 2016 e Cass. n. 26610 del 2015.

La Corte ribadisce che il giudice di merito è titolare esclusivo del compito di individuare le fonti del convincimento, controllarne l’attendibilità e scegliere tra le risultanze processuali quelle maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, liberamente dando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Né il giudice del merito, che attinga il convincimento dalle prove ritenute più attendibili, è tenuto a un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti.

Quanto alla denuncia di vizio di motivazione, trattandosi di provvedimento pubblicato dopo l’11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012. Secondo le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, tale disposizione va interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione: è denunciabile solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, consistente nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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