Opposizione all’esecuzione e spese secondo soccombenza virtuale (Cass. civ. Sez. III n. 15157 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione intrapresa in forza di un titolo giudiziale successivamente venuto meno, la caducazione del titolo impone di definire il giudizio con pronuncia di cessazione della materia del contendere. In tale ipotesi la regolazione delle spese processuali non segue l’esito formale del giudizio, ma il criterio della soccombenza virtuale, da apprezzare con riguardo agli originari motivi di opposizione. La valutazione dell’effettiva volontà delle parti e del contenuto della corrispondenza, in ordine alla concessione di una dilazione del termine di adempimento, costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. L’omesso rispetto, nel giudizio di cassazione, del termine per il deposito del controricorso ne determina l’inammissibilità e l’irritualità di ogni attività difensiva svolta dall’intimato.
Il Fatto
Un imprenditore individuale aveva contratto debiti verso una banca, poi garantiti dalla madre e dalla moglie, rispettivamente con fideiussione e con fideiussione e ipoteca su un immobile. Nel 2013 l’imprenditore cedette l’azienda a una società, di cui era socio, e nel 2015 fu dichiarato fallito. La società cessionaria divenne così debitrice della banca.
Le due garanti ricorsero al Tribunale con ricorso ex art. 700 c.p.c., ottenendo un’ordinanza che imponeva alla società di versare alla banca una somma entro una data, o di procurare la liberazione delle fideiussore, con astreinte ex art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo. Assumendo l’inadempimento, le due garanti intimarono precetto e pignorarono due natanti della società. Questa propose opposizione all’esecuzione, deducendo di essersi attivata per una transazione e di aver poi saldato il debito. In corso di causa la società concluse l’accordo con la banca, che liberò le fideiussore. Il Tribunale dichiarò la cessazione della materia del contendere, condannando però la società alle spese; la Corte d’appello confermò. La società ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 1322 e 1337 c.c., sostenendo che dalla corrispondenza emergesse la volontà delle creditrici di accordare una dilazione del termine di adempimento dell’obbligazione di rilievo ex art. 1953 c.c., e che il successivo recesso avesse violato la buona fede.
La Corte dichiara inammissibile il profilo relativo all’art. 1337 c.c.: il tema del recesso ingiustificato dalle trattative è proposto per la prima volta in sede di legittimità, senza alcun cenno negli atti precedenti. Quanto all’art. 1322 c.c., la censura non pone questioni di diritto ma investe la valutazione delle prove e dell’effettiva volontà delle parti, apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione.
Il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 91 c.p.c.: caducato il titolo esecutivo in corso di giudizio, l’opposizione avrebbe dovuto ritenersi fondata, con esclusione della condanna alle spese dell’opponente. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 25478 del 2021, secondo cui, nell’esecuzione intrapresa su titolo giudiziale poi venuto meno, il giudizio si definisce con cessazione della materia del contendere e le spese si regolano secondo la soccombenza virtuale, valutata sugli originari motivi di opposizione. È quanto aveva fatto la Corte d’appello, congruamente motivando sulla posizione virtualmente soccombente dell’opponente.
La Corte dichiara inoltre inammissibile il controricorso. L’opposizione esecutiva è sottratta alla sospensione feriale dei termini, giusta gli artt. 1 e 3 della legge n. 742/1969 e l’art. 92 del r.d. n. 12/1941. Il ricorso fu notificato il 17 luglio 2023, mentre il controricorso fu depositato il 26 settembre 2023, oltre il termine di quaranta giorni previsto dal novellato art. 370 c.p.c. Ne consegue l’irritualità di ogni attività difensiva degli intimati e la non necessità di provvedere sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1322 c.c. – Autonomia contrattuale
- Art. 1337 c.c. – Trattative e responsabilità precontrattuale
- Art. 1953 c.c. – Rilievo del fideiussore
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 370 c.p.c. – Controricorso
- Art. 614-bis c.p.c. – Misure di coercizione indiretta
- Art. 700 c.p.c. – Condizioni per la concessione