Ricorso in Cassazione inammissibile per inadeguata esposizione dei fatti di causa (Cass. civ. Sez. III n. 4270 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che espone i fatti di causa in modo confuso e frammentario, sì da non consentire al Collegio la comprensione dei fatti essenziali all’illustrazione dei motivi, secondo quanto prescrive l’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La medesima lacuna espositiva rende inammissibili le censure articolate ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., poiché impedisce di correlare i motivi alla motivazione della sentenza impugnata. Nel giudizio di legittimità resta preclusa ogni rivalutazione del percorso motivazionale del giudice di merito, anche quando il ricorrente deduca la nullità della motivazione per pretesa apparenza.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto azione di responsabilità civile nei confronti di un magistrato, ai sensi della legge n. 117 del 1988, sostenendo l’erroneità di una decisione che aveva dichiarato inammissibile una sua domanda di revocazione. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile quella domanda per mancato esperimento del previo ricorso per cassazione. La Corte d’appello di Caltanissetta aveva confermato la decisione, condannando l’impugnante alle spese.

Ricorreva allora per cassazione, deducendo l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza d’appello e la sua nullità per motivazione solo apparente. La Presidenza del Consiglio dei Ministri resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende le mosse da un rilievo preliminare di carattere espositivo. Il ricorso, articolato in sedici pagine, dedica la gran parte del proprio sviluppo alla descrizione degli antefatti processuali e colloca le censure soltanto nelle ultime pagine, senza un momento di sintesi. Manca pertanto la chiara esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con la conseguenza che la vicenda può essere compresa soltanto attraverso la lettura del controricorso e della sentenza impugnata.

Da questa carenza deriva una esposizione inidonea anche delle censure, che non risultano correlate alla motivazione della sentenza gravata. La Corte evidenzia che esiti analoghi avevano avuto due precedenti impugnazioni del medesimo ricorrente, decise da questa stessa Corte con sentenza n. 3375 del 2009 e sentenza n. 3467 del 2004, entrambe dichiarative di inammissibilità per identica inosservanza dell’art. 366 cod. proc. civ.

Su un piano logicamente subordinato, il Collegio osserva che, ove anche si superasse tale rilievo, le censure sarebbero comunque inammissibili. Quanto al vizio di omesso esame, i motivi non si confrontano con il discrimine del fatto fenomenico specifico delineato dalla giurisprudenza nomofilattica, richiamata nella Sez. U n. 8053 del 7.04.2014 e, da ultimo, in Cass. n. 17005 del 20.06.2024, ma sollecitano una diversa articolazione del percorso motivazionale del giudice di merito, non consentita in sede di legittimità.

Neppure sussiste la dedotta nullità della motivazione per apparenza. La decisione d’appello aveva coerentemente osservato che la sentenza di rigetto della revocazione non era stata gravata di ricorso per cassazione, rimedio pacificamente ammesso avverso le sentenze che decidono sulla revocazione e prescritto a pena di inammissibilità prima di esperire l’azione ex art. 4, comma 2, della legge n. 117 del 1988. Il percorso argomentativo del giudice di merito risulta quindi logico e completo.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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