Lesione dell’affidamento e annullamento del permesso di costruire: escluso il risarcimento senza buona fede (Cass. civ. Sez. 3 n. 3656 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per lesione dell’affidamento ingenerato nel destinatario di un provvedimento favorevole poi annullato in sede giurisdizionale, la tutela risarcitoria postula che sia sorto un ragionevole convincimento sulla legittimità dell’atto, escluso in caso di illegittimità evidente o quando il destinatario abbia conoscenza dell’impugnazione contro il provvedimento. La consapevolezza della pendenza del giudizio di annullamento è logicamente incompatibile con un affidamento incolpevole, atteso che le conseguenze pregiudizievoli derivanti da attività compiute dopo l’avvio del giudizio dipendono dalla libera assunzione del rischio. Ne consegue che l’atteggiamento psicologico del beneficiario, connotato da colpa anche non grave, assume portata escludente del diritto al risarcimento, rendendo irrilevante l’accertamento della colpa dell’amministrazione.

Il Fatto

Una società costruttrice conveniva in giudizio il Comune chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittima concessione di un permesso di costruire, rilasciato nel 2004 e successivamente annullato dal giudice amministrativo su ricorso della proprietaria della strada privata destinata all’accesso del fabbricato. La società esponeva di aver segnalato sin dall’istanza che l’accesso sarebbe avvenuto attraverso una strada privata aperta al pubblico transito, in corso di cessione al Comune, e di aver confidato nella legittimità del titolo rilasciato dopo l’istruttoria comunale.

Il Tribunale rigettava la domanda, negando il nesso causale tra la condotta dell’ente e il danno, e la Corte d’Appello confermava la decisione escludendo la buona fede della società, la quale aveva proseguito l’attività edificatoria e le vendite nonostante fosse a conoscenza dell’impugnazione del permesso e dell’azione possessoria esperita dalla confinante. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione affidato a dieci motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte d’Appello, richiamando la giurisprudenza amministrativa, aveva individuato i capisaldi dell’affidamento risarcibile nella colpa dell’amministrazione e nella buona fede del privato, ritenendo la seconda assente nel caso di specie. La Suprema Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo di ricorso, con cui la società censurava la sentenza per aver valorizzato come fattore escludente l’atteggiamento psicologico del privato, pur in assenza di dolo o colpa grave.

Il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di correlazione con la ratio decidendi: la ricorrente non aveva censurato il passaggio motivazionale in cui la Corte territoriale, richiamando Cons. Stato n. 2116 del 2016, aveva precisato che l’onere del Comune è limitato alla verifica della sussistenza di un titolo che legittimi il richiedente, senza dover accertare l’assenza di limitazioni ai diritti reali di terzi. La critica si risolveva nell’evocazione generica di principi, senza confrontarsi con le ragioni specifiche della decisione.

Nel merito, la Corte ha ribadito che la responsabilità dell’amministrazione per lesione dell’affidamento postula un ragionevole convincimento sulla legittimità dell’atto, escluso quando il destinatario abbia conoscenza dell’impugnazione. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite nn. 16598 e 22226 del 2016 in tema di autosufficienza del motivo e, sul piano sostanziale, le pronunce del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, nn. 19 e 20 del 2021, secondo cui l’affidamento tutelabile deve essere ragionevole e incolpevole, e la consapevolezza del giudizio pendente esclude la buona fede.

La società era pienamente consapevole sia della mancanza di accesso alla via pubblica, sia dell’avvenuta impugnazione del permesso da parte della proprietaria della strada e dell’azione di spoglio della confinante, eppure aveva proseguito la costruzione e le vendite. Tale condotta “quantomeno negligente e/o imprudente” ha portata escludente del risarcimento, rendendo irrilevante ogni verifica sulla colpa dell’amministrazione, tanto più che il permesso di costruire non può esplicare effetti pregiudizievoli per i terzi, i cui diritti restano sempre fatti salvi. Il rigetto del secondo motivo ha comportato l’assorbimento dei restanti motivi e il rigetto integrale del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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