Inammissibile il ricorso che non aggredisce l’intera ratio decidendi (Cass. civ. Sez. III n. 10800 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., quando il ricorrente non aggredisca compiutamente l’intera ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a censurare solo una parte della motivazione. La proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum equivale alla mancata enunciazione dei motivi. L’inammissibilità è rilevabile anche d’ufficio.

Il Fatto

Una società locatrice ottenne un decreto ingiuntivo per canoni di locazione non corrisposti. La conduttrice si oppose, eccependo l’inesistenza del credito per essere stato già soddisfatto mediante versamenti eseguiti da un terzo, promissario acquirente dell’immobile, e la prescrizione. Il Tribunale revocò il decreto e condannò l’opponente al pagamento di una somma ridotta.

La Corte d’appello, in accoglimento dell’appello della conduttrice, rigettò la domanda della locatrice, ritenendo provata per presunzioni l’imputazione dei versamenti ai canoni. La locatrice ricorse per cassazione deducendo la violazione delle norme sul divieto di prova testimoniale dei patti aggiunti e sui limiti delle presunzioni.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2722, 2726 e 2729, comma secondo, cod. civ., sostenendo che l’accordo di imputazione dei versamenti ai futuri canoni avrebbe dovuto essere provato per iscritto e che le presunzioni non potevano supplire a tale prova.

Il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità. La ricorrente ha censurato solo la parte della motivazione relativa alla valutazione presuntiva, ma ha omesso di aggredire il passaggio in cui la Corte d’appello aveva escluso che le prove testimoniali riguardassero patti aggiunti al contratto. Tale affermazione, non criticata, si è consolidata e di per sé giustifica la decisione, rendendo irrilevanti le doglianze sulle presunzioni.

La Corte richiama il principio secondo cui la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità rilevabile anche d’ufficio. Cita sul punto Sez. III n. 21490 del 2005, Sez. VI-I n. 20910 del 2017, Sezioni Unite n. 7074 del 2017 e Sez. VI-III n. 13735 del 2020.

Il secondo motivo, con cui si deduce la violazione degli artt. 1351, 1372, 2725, comma secondo, e 2729, comma secondo, cod. civ. in relazione al ritenuto scioglimento per mutuo consenso del preliminare, è parimenti inammissibile per difetto di specificità. La ricorrente non ha criticato l’affermazione della Corte d’appello secondo cui il venir meno del progetto di vendita era pacifico tra le parti.

La Corte ribadisce che il negozio richiamato non quale titolo giuridico fonte di diritti e obbligazioni, ma unicamente come dato storico antecedente per la ricostruzione dei fatti, non necessita di atto scritto registrato e prodotto in causa. Richiama sul punto Sez. III n. 578 del 1973, Sez. III n. 14069 del 1999, Sez. III n. 7400 del 1992, Sez. I n. 299 del 1982 e Sez. II n. 737 del 1977. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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