Risoluzione di diritto per inadempimento nel leasing finanziario (Trib. Roma n. 5865/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di locazione finanziaria, la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., se correttamente pattuita e se l’inadempimento della specifica obbligazione (mancato pagamento di quattro canoni mensili) è accertato, consente al concedente di ottenere la risoluzione di diritto del contratto mediante la dichiarazione di volersene avvalere, senza che il giudice debba valutare la gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c. Il creditore che agisce per la risoluzione deve provare la fonte del diritto (contratto) e la scadenza dell’obbligazione, mentre il debitore ha l’onere di dimostrare l’avvenuto pagamento; la contumacia del debitore, non costituendo fictio confessio, non esonera il creditore dal provare il titolo e l’inadempimento, ma impedisce al debitore di assolvere all’onere di provare il fatto estintivo. La penale di risoluzione, pari al 5% dell’ammontare dei canoni a scadere e del valore residuo, è dovuta se contrattualmente prevista, fermo il limite per cui il concedente non può ottenere più di quanto avrebbe ottenuto con l’esecuzione integrale del contratto.
Il Fatto
Il concedente ha stipulato con l’utilizzatore un contratto di locazione finanziaria per la fornitura di un distributore automatico di sigarette, con obbligo di pagamento di canoni mensili. L’utilizzatore ha omesso il pagamento dei canoni a far data dal marzo 2025. Il concedente ha inviato una comunicazione di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 12 delle condizioni generali, che prevedeva la risoluzione di diritto in caso di mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutivi. L’utilizzatore, pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto la domanda di risoluzione, ritenendo provata la fonte del diritto mediante la produzione del contratto e la documentazione del pagamento e della morosità. Ha richiamato il principio per cui la clausola risolutiva espressa esclude la valutazione della gravità dell’inadempimento da parte del giudice, e la risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui la parte interessata dichiara di volersi avvalere della clausola. Nel caso di specie, il concedente ha dato atto di avvalersi della clausola mediante la comunicazione del 28 agosto 2025, nella quale ha contestato l’inadempimento e dichiarato la risoluzione, chiedendo il pagamento dei canoni insoluti e della penale, con diffida alla restituzione dei beni.
La Corte ha accertato la sussistenza dell’inadempimento sulla base della documentazione prodotta, che ha dimostrato il mancato pagamento dei canoni, e della contumacia dell’utilizzatore, che non ha consentito di assolvere all’onere di provare l’avvenuto adempimento. Il quantum dovuto è stato determinato in € 10.473,00, comprensivo di canoni insoluti, interessi di mora, capitale residuo e penale contrattuale del 5% dell’ammontare dei canoni a scadere e del valore residuo, come previsto dall’art. 12 del contratto. La penale è stata ritenuta compatibile con il limite per cui il concedente non può ottenere più di quanto avrebbe ottenuto in caso di esecuzione integrale del contratto. La condanna alla restituzione del bene oggetto del contratto è stata disposta come conseguenza della risoluzione.
Implicazioni Pratiche
- Uso della clausola risolutiva espressa nel leasing: Il concedente che intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa per morosità del conduttore deve dichiararlo espressamente alla controparte, anche mediante comunicazione scritta, e il contratto si risolve di diritto al momento della ricezione della dichiarazione; non è necessario attendere una pronuncia giudiziale, né provare la gravità dell’inadempimento, purché la clausola individui chiaramente l’obbligazione (pagamento dei canoni) e il numero minimo di canoni insoluti (es. quattro).
- Onere probatorio in caso di contumacia: Il concedente che agisce per la risoluzione deve produrre il contratto, la documentazione dei canoni scaduti e la dichiarazione di avvalersi della clausola; la contumacia del conduttore non integra una confessione, ma impedisce al conduttore di assolvere all’onere di provare l’avvenuto pagamento, consentendo al giudice di accogliere la domanda se il concedente ha provato il titolo e l’inadempimento.
- Applicabilità della penale di risoluzione e limite legale: La penale per risoluzione anticipata, se prevista nel contratto di leasing, è dovuta dall’utilizzatore inadempiente, ma il suo importo non può superare il danno effettivo; il giudice verifica che la penale non comporti un arricchimento del concedente oltre quanto avrebbe ottenuto con l’esecuzione integrale del contratto, e può ridurla ex art. 1384 c.c. se manifestamente eccessiva, anche se la clausola è stata pattuita e il debitore è contumace.
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Nota della Redazione
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