Ricorso inammissibile per motivi aspecifici e non autosufficienti (Cass. pen. Sez. 7 n. 14612 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto del requisito di specificità, il ricorso per cassazione i cui motivi non instaurino un dialogo critico con la sentenza impugnata, esaurendosi in asserzioni meramente assertive. Tale requisito impone, quando si deduca il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, l’onere di trascrivere integralmente o allegare gli atti processuali rilevanti, al fine di rendere il ricorso autosufficiente. Sono altresì inammissibili le censure che, sotto le spoglie del vizio di motivazione o del travisamento della prova, sollecitino una nuova valutazione di merito, prospettando una ricostruzione alternativa dei fatti fondata su una diversa ponderazione degli elementi acquisiti.
Il Fatto
Il Tribunale di Modena aveva condannato l’imputato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, per aver indicato nella dichiarazione annuale dei redditi e IVA elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti. La Corte di appello di Bologna aveva confermato la decisione, rigettando l’istanza di sospensione del processo.
Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, lamentando vizi di motivazione, violazione dei criteri di valutazione della prova, omessa valutazione di una sentenza tributaria favorevole e travisamento del fatto. La difesa depositava altresì una memoria con cui denunciava motivi nuovi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che tutti i motivi dedotti risultavano privi del requisito di specificità. Essi, infatti, non instauravano un confronto critico con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, ma si esaurivano in affermazioni assertive, prospettando genericamente la sussistenza dei vizi di legittimità denunciati.
Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 8825 del 2016, la Corte ha ribadito che sono inammissibili i motivi che difettino della necessaria correlazione con la decisione gravata. Ha inoltre ricordato che il requisito di specificità comporta, in caso di deduzione del vizio di manifesta illogicità, l’onere di curare l’integrale trascrizione o allegazione degli atti processuali di riferimento, onere non assolto nel caso di specie, non risultando i documenti e le prove dichiarative richiamati allegati al ricorso.
La Corte ha quindi precisato che le doglianze relative alla valutazione delle prove sono inammissibili, in quanto mirano a sollecitare un nuovo giudizio di merito. Il ricorrente, sotto le spoglie del vizio di motivazione, aveva proposto una ricostruzione alternativa dei fatti, fondata su una diversa ponderazione degli elementi acquisiti. Il sindacato di legittimità è, tuttavia, limitato alla verifica della coerenza strutturale e della non manifesta illogicità del percorso argomentativo del giudice di merito, senza possibilità di sovrapporre una propria valutazione.
La Corte ha infine ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale, che aveva spiegato le ragioni della natura fittizia delle operazioni e l’irrilevanza della sentenza tributaria non definitiva. A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorrente non aveva evidenziato un’illogicità manifesta, ma aveva contrapposto generiche asserzioni. L’inammissibilità dei motivi originari ha comportato anche quella dei motivi nuovi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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