Divisione ereditaria: necessaria la stima dei beni prima dell’assegnazione in natura (Cass. civ. Sez. II n. 10757 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di divisione ereditaria o di scioglimento di comunione, qualora il patrimonio comune comprenda più immobili, il giudice del merito che proceda all’assegnazione in natura deve previamente accertare il valore venale di ciascun bene. L’art. 728 cod. civ. impone che la formazione delle porzioni assicuri l’attribuzione di un valore economico corrispondente a quello delle quote ideali, mirando il conguaglio a perequare ogni differenza tra il valore della quota astrattamente spettante e quello della quota concretamente assegnata. È pertanto nulla, o comunque viziata, la decisione che sciolga la comunione senza alcuna stima dei beni e senza prevedere i conseguenti conguagli, essendo irrilevante che le assegnazioni siano conformi alle disposizioni testamentarie. La regola sostanziale sulla stima integra un presupposto logico-giuridico indefettibile della divisione per quote.

Il Fatto

Una coerede conviene in giudizio il fratello chiedendo la divisione della massa ereditaria derivante da due successive devoluzioni: quella materna e quella paterna. Il convenuto non si oppone alla divisione ma ne delimita l’oggetto ad alcuni soltanto dei beni, avanzando altresì domanda di usucapione di un immobile e richiesta di rendiconto dei frutti degli immobili locati.

Il Tribunale, con sentenza non definitiva e poi con sentenza definitiva, definisce le quote e i criteri divisionali. La Corte d’Appello di L’Aquila, in parziale accoglimento dell’impugnazione, assegna i beni immobili per intero a ciascuno dei due condividenti, regolando la divisione in conformità al testamento paterno. Ricorre per cassazione il germano assegnatario soccombente; resiste la sorella con ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente principale articola quattro motivi. I primi due denunciano la violazione del giudicato interno formatosi sulla sentenza non definitiva di primo grado, per avere la Corte territoriale disposto assegnazioni difformi da quanto ivi statuito e per aver dato ingresso a disposizioni testamentarie già ritenute invalide. Entrambi i motivi sono rigettati.

La Corte ricostruisce il principio secondo cui, intervenuta una sentenza non definitiva, il giudice dinanzi al quale la causa prosegue non può più intervenire sul contenuto della decisione emessa: le relative statuizioni sono modificabili soltanto attraverso le impugnazioni, non già con la sentenza definitiva né, a maggior ragione, con una semplice ordinanza emessa d’ufficio. Corretta è dunque la ricostruzione della Corte territoriale, che ha ravvisato un giudicato interno sulle statuizioni non attinte da gravame avverso la sentenza non definitiva.

Il terzo motivo è invece accolto. La Corte osserva che le norme in tema di conguagli — in particolare gli artt. 726, 727 e 728 cod. civ. — impongono che la formazione delle quote assicuri un’omogeneità qualitativa e, soprattutto, l’attribuzione di un valore economico corrispondente a quello delle quote ideali. La sentenza impugnata, pur richiamando la funzione perequativa del conguaglio, ha sciolto la comunione assegnando i beni per intero senza alcuna previa individuazione del valore venale degli stessi.

Tale omissione impedisce di verificare se la quota in natura attribuita a ciascun condividente corrisponda alla quota ideale: la sentenza ha equiparato il valore della quota vantata sul fabbricato attribuito a una parte al valore della quota vantata sull’immobile assegnato all’altra, laddove una differente stima avrebbe potuto incidere sulla congruità dell’assegnazione. Analoga considerazione vale per i terreni, dei quali occorreva una separata stima per accertare l’entità delle porzioni e la necessità di conguagli.

La Corte rileva significativamente che la stessa sentenza di primo grado, pur muovendo da un’erronea premessa sull’inefficacia delle disposizioni testamentarie, aveva delegato le operazioni divisionali a un notaio contemplando la possibilità di nominare uno stimatore per l’individuazione del valore dei beni. La sentenza impugnata è pertanto cassata sul punto, con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, che dovrà procedere alla divisione previa stima dei beni, assicurando porzioni quantitativamente e qualitativamente omogenee. Il quarto motivo e il ricorso incidentale restano assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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