Royalties su marchio e valore doganale: condizione di vendita e controllo (Cass. civ. Sez. V n. 10003 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di valore in dogana, i corrispettivi e i diritti di licenza relativi ai marchi di fabbrica non inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare si addizionano al valore di transazione, a norma dell’art. 32, par. 1, lett. c), del Reg. CEE n. 2913/1992, in presenza di tre condizioni cumulative: i diritti non sono inclusi nel prezzo; si riferiscono alle merci da valutare; l’acquirente è tenuto a corrisponderli come condizione della vendita. Qualora il beneficiario delle royalties sia soggetto diverso dal venditore, la condizione di vendita ricorre solo se una persona legata al venditore chiede il pagamento all’acquirente, dovendosi verificare se tale persona eserciti un controllo, diretto o indiretto, sul venditore o sull’acquirente, tale da garantire che l’importazione delle merci assoggettate al diritto di licenza sia subordinata al versamento del corrispettivo. Il concetto di legame in ambito doganale è più ampio di quello societario e comprende rapporti di influenza, di fatto e di diritto, che si sostanziano in un potere di costrizione o di orientamento. Il controllo non può ritenersi escluso per il solo fatto che il licenziante verifichi gli standard qualitativi: rileva la combinazione di indicatori che ecceda il mero controllo di qualità.
Il Fatto
Un’agenzia delle dogane contestava a uno spedizioniere doganale, che aveva operato in rappresentanza indiretta per una licenziataria esclusiva del marchio per l’Europa, l’omessa inclusione nel valore dichiarato in dogana dei corrispettivi versati a titolo di royalties alla licenziante. L’importazione riguardava merci introdotte nel 2011. L’Ufficio doganale aveva emesso avviso di rettifica per dazio e IVA, recuperando il maggior valore.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale confermava, escludendo che fossero emersi “ragionevoli elementi di prova” di un potere di controllo del titolare del marchio sul licenziatario o sui produttori terzi, diverso dal controllo sulla qualità. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione del quadro unionale. Il valore della merce dichiarato in dogana deve considerare tutti i fattori economicamente rilevanti, compresi i diritti di licenza. L’art. 32 CDC stabilisce che al prezzo si addizionano i corrispettivi e i diritti di licenza che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita. L’art. 157 DAC chiarisce che tali diritti concorrono al valore quando siano specificatamente riferiti alle merci e l’acquirente sia tenuto a versarli come condizione del contratto di vendita; l’art. 159 DAC disciplina il caso del marchio di fabbrica; l’art. 160 DAC prevede che, se il pagamento avviene a un terzo, le condizioni si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona legata chiede all’acquirente di effettuare il pagamento.
Poiché né la norma unionale definisce la nozione di condizione di vendita, la Corte fa propria l’interpretazione della CGUE, sentenza 9 marzo 2017, C-173/15: occorre verificare se il venditore sarebbe disposto a vendere le merci senza il pagamento del corrispettivo dei diritti di licenza. Quando i diritti riguardano il marchio e sono dovuti a soggetto diverso dal venditore, è sufficiente che il pagamento sia richiesto all’acquirente da una persona legata al venditore. Occorre quindi accertare se il fornitore della licenziataria-acquirente e la società titolare del diritto di licenza siano legati, nel senso che la persona legata al venditore eserciti un controllo tale da garantire che l’importazione sia subordinata al versamento del corrispettivo.
Sul contenuto di controllo la Corte richiama l’allegato 23 delle DAC e l’esemplificazione del Commento n. 11 del Comitato del codice doganale (TAXUD/800/2002): si considerano indicatori la scelta del produttore imposto all’acquirente, il controllo di fatto sulla produzione, sulla logistica, sui prezzi, sui fornitori e sui modelli. Ciascun elemento non è di per sé condizione di vendita, ma la loro combinazione, se eccedente i semplici controlli di qualità, può dimostrare il legame e rendere il pagamento dei diritti condizione di vendita. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10685 del 2020; Cass. n. 30776 del 2019; Cass. n. 33119 del 2019; Cass. n. 22761 del 2019) è nel senso indicato.
Nel caso concreto, la sentenza impugnata ha escluso la rettifica senza esaminare in dettaglio le clausole del contratto di licenza. Da alcune clausole emerge che l’ingerenza del licenziante eccedeva il controllo di qualità: il licenziatario doveva consegnare un prodotto rappresentativo della linea, con rimozione del marchio in caso di non conformità; il licenziante aveva diritto di ispezionare i prodotti e di autorizzare pubblicità e imballaggi; i fornitori terzi dovevano rispettare un Codice di condotta e un accordo che assicuravano il perseguimento degli obiettivi produttivi del licenziante; era richiesto un business plan annuale. La Corte richiama anche le regole di esperienza del rapporto di licenza (Cass. n. 24996 del 2018). Accoglie pertanto il ricorso, cassa la sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione.
Nota della Redazione
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