Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione del materiale probatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 35516 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione non può sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, ma deve investire il prodotto dell’ingegno, cioè il ragionamento con cui il giudice di merito ha selezionato e valutato gli elementi acquisiti. Una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità è tenuto a chiarire su quali basi sia stata elaborata l’ipotesi costruttiva accolta e perché ne siano state scartate altre, ma non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. È pertanto inammissibile il ricorso che, reiterando pedissequamente i motivi di appello già disattesi, si risolva in una richiesta di riesame del quadro probatorio. In presenza di una doppia conforme, le sentenze di merito vanno esaminate congiuntamente ai fini del giudizio di ammissibilità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza con cui il GUP del Tribunale di Roma aveva condannato l’imputato per il reato di violenza sessuale di gruppo, irrogando la pena di sei anni di reclusione. Avverso la sentenza di appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduceva vizio di motivazione in ordine al giudizio di credibilità soggettiva della persona offesa; con il secondo, vizio di motivazione sul giudizio di attendibilità intrinseca della medesima; con il terzo, vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di riscontri estrinseci al narrato della persona offesa, individuati nelle dichiarazioni dei testimoni dell’accusa e negli esiti della consulenza tecnica.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto le tre doglianze costituiscono pedissequa reiterazione dei motivi di appello, già motivatamente disattesi dai giudici di secondo grado, la cui motivazione si salda con quella di primo grado, richiamata per relationem nella sua ampia articolazione. In secondo luogo, il ricorso sollecita alla Corte una rivalutazione del quadro probatorio, operazione non consentita nel giudizio di legittimità.

Il Collegio ricorda che il sindacato di legittimità va sollecitato sul prodotto dell’ingegno e non sul puro e semplice materiale probatorio, e men che meno su singoli frammenti di esso. Una volta indicati gli elementi probatori, la Corte di cassazione deve chiarire la ragione sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre, senza poter procedere alla rivalutazione delle stesse. Sul punto sono richiamati i precedenti delle Sez. V n. 34149 del 11/06/2019, Sez. V n. 35816 del 18/06/2018 e Sez. V n. 44992 del 09/10/2012.

La Corte osserva poi che le sentenze di merito costituiscono un’ipotesi di doppia conforme e vanno quindi analizzate congiuntamente ai fini della valutazione di ammissibilità dell’impugnazione. In esse i giudici hanno concordemente inferito la responsabilità del ricorrente da una messe indiziaria ritenuta, non illogicamente, di assoluta consistenza e convergenza: la attendibilità intrinseca della persona offesa, che non si è neppure costituita parte civile, e i molteplici riscontri alle sue dichiarazioni, costituiti dalle convergenti dichiarazioni dei testi e della madre della persona offesa nonché dagli esiti della consulenza tecnica sui tessuti del divano.

Il Collegio rileva inoltre che la consumazione dei plurimi e contestuali rapporti sessuali è stata sostanzialmente ammessa dagli imputati e che la dedotta presenza di consenso si fonda su mere congetture o suggestioni. Non possono costituire elementi dimostrativi di un libero consenso né l’assunzione di alcool, che semmai potrebbe condurre a escludere la possibilità di esprimerlo, né lo stile di vita disinvolto della giovane, deduzione che al contrario integra una vittimizzazione secondaria della persona offesa, né la presenza di una pregressa violenza sessuale da parte di un congiunto non denunciata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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