Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 10208 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante, su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Sono pertanto inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità della motivazione, o che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori. Ai fini dell’integrazione della fattispecie di violazione delle prescrizioni imposte è sufficiente il dolo generico.

Il Fatto

Il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato, in sede di rinvio, per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, aggravato dalla recidiva specifica e infraquinquennale. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 04.06.2024 ha proposto ricorso per cassazione.

Con i motivi di impugnazione il ricorrente lamenta carenze motivazionali riferite a circostanze fattuali e a elementi relativi all’elemento soggettivo e alla recidiva. La questione arriva così davanti alla Corte di legittimità, chiamata a verificarne l’ammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che le censure sono inammissibili, in coerenza con i costanti orientamenti in punto di limiti del sindacato di legittimità. Richiama Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601, secondo cui al giudice di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione.

Sul piano dei vizi deducibili, il Collegio richiama Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965: non sono prospettabili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità o dalla sua contraddittorietà, intrinseca o rispetto ad atto probatorio ignorato quando esistente o affermato quando mancante, su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.

Ne derivano l’inammissibilità delle doglianze che attaccano la persuasività o l’inadeguatezza della motivazione e di quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori, o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti su attendibilità, credibilità e valenza probatoria del singolo elemento.

Applicando tali principi, il primo motivo omette di confrontarsi, in termini effettivi e specifici, con l’affermazione in diritto secondo cui ai fini della fattispecie è sufficiente il dolo generico di violare le prescrizioni imposte, e con quanto illustrato in punto di inattendibilità delle giustificazioni rese a sostegno dell’assenza dell’elemento soggettivo. La censura sulla recidiva, a sua volta, non considera che la Corte d’appello ha valutato i precedenti in chiave dimostrativa, alla luce della loro gravità, della maggiore capacità a delinquere.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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