Concordato in appello: preclusa ogni doglianza sui punti concordati (Cass. pen. Sez. 2 n. 17609 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., l’accordo delle parti sui punti oggetto di concordato implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile d’ufficio. L’unica eccezione è rappresentata dall’irrogazione di una pena illegale. Il motivo concernente la qualificazione giuridica del fatto è, pertanto, improponibile in sede di legittimità, così come è inammissibile il motivo concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche o la sussistenza di circostanze aggravanti, quando tali questioni non siano state dedotte o abbiano inciso sul calcolo della pena concordata, essendo state implicitamente rinunciate. Tale principio, elaborato con riferimento all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all’attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che ne costituisce la sostanziale riproposizione.
Il Fatto
Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 09/03/2026, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, applicava su richiesta delle parti a due imputati, in relazione ai reati di associazione per delinquere e rapina pluriaggravata, le rispettive pene concordate. Avverso tale sentenza, i due imputati, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo ricorrente censurava l’erronea qualificazione giuridica della condotta concorsuale; il secondo deduceva la mancata esclusione della recidiva, il diniego delle attenuanti generiche e l’erroneo giudizio di bilanciamento.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che, avanti al giudice di appello, le parti non avevano formulato alcuna deduzione o riserva in ordine ai motivi di gravame diversi dal trattamento sanzionatorio, che devono pertanto ritenersi rinunciati. Su tale presupposto, ha scrutinato i ricorsi, dichiarandoli entrambi inammissibili.
Quanto al primo ricorso, la Corte ha affermato che la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto è improponibile in sede di legittimità, richiamando il consolidato insegnamento per cui l’accordo delle parti sui punti concordati implica la rinuncia a dedurre ogni diversa doglianza. Tale preclusione opera anche rispetto a questioni rilevabili d’ufficio, con la sola eccezione della pena illegale, non ricorrente nel caso di specie. Ha precisato che il principio, elaborato per l’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile al concordato di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen., che ne costituisce la sostanziale riproposizione.
Quanto al secondo ricorso, la Corte ha ribadito che, in tema di concordato in appello, il motivo concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o di altra attenuante è implicitamente rinunciato ove queste non siano state menzionate e non abbiano inciso sul calcolo della pena concordata. Parimenti, la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla misura della pena, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti, trattandosi di un punto della decisione distinto e autonomo rispetto al trattamento sanzionatorio.
Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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