Espulsione dello straniero e ricorso del P.G. avverso il patteggiamento (Cass. pen. Sez. IV n. 28583 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, la sentenza che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo che si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione. In tal caso è esperibile il ricorso ai sensi della disciplina generale di cui all’art. 606 cod. proc. pen., restando ferma la coesistenza tra il regime speciale del patteggiamento e quello ordinario delle impugnazioni per le statuizioni estranee all’accordo. Ne consegue che è ammissibile il ricorso del Procuratore generale avverso la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di esaminare la sussistenza o l’insussistenza della pericolosità sociale ai fini dell’espulsione dal territorio dello Stato, prevista dall’art. 86 d.P.R. n. 309/1990, trattandosi di misura di sicurezza obbligatoria estranea al patto.
Il Fatto
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Brescia, riconosciuta la contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, ha applicato la pena concordata di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 4.200,00 di multa, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 per detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e al reato di cui all’art. 4 legge n. 110/1975.
Il ricorrente ha censurato la pronuncia per violazione dell’art. 86 T.U. Stup., avendo il giudice omesso di ordinare l’espulsione dell’imputato dal territorio dello Stato a pena espiata e di motivare sull’assenza di pericolosità sociale, nonostante dalla sentenza emergessero plurimi elementi di pericolosità. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente la questione di ammissibilità del ricorso del Procuratore generale avverso la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di disporre l’espulsione dello straniero. Sul punto il Collegio rileva l’esistenza di orientamenti non collimanti nella giurisprudenza di legittimità.
Un primo indirizzo nega l’ammissibilità, richiamando la previsione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che individua ipotesi tassative di impugnabilità, tra cui l’effettiva adozione di una misura di sicurezza per motivi attinenti alla sua illegalità, ferma restando la possibilità di richiedere al magistrato di sorveglianza l’applicazione della misura. Un secondo orientamento ritiene invece il ricorso ammissibile, riconducendo la mancata valutazione della pericolosità in concreto ai casi di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con annullamento limitato a tale punto. Un terzo indirizzo considera l’omessa applicazione della misura di sicurezza causa di illegalità incidente sul trattamento sanzionatorio, rilevante come violazione di legge ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
Il Collegio risolve la questione richiamando Sez. U n. 21368 del 26/09/2019, secondo cui la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, salvo che si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
Tale coesistenza tra il regime speciale e quello ordinario autorizza a ritenere ammissibile il ricorso del Procuratore generale avverso la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di esaminare la pericolosità sociale ai fini dell’espulsione, in linea con Sez. U Banadin, laddove si tratti — come nel caso in esame — di misura di sicurezza obbligatoria estranea al patto.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Procuratore ha evidenziato come già dalla sentenza fossero desumibili indici di pericolosità sociale, in relazione ai quali il giudice avrebbe dovuto valutare la sussistenza, o motivare circa l’insussistenza, dei presupposti per l’applicazione della misura dell’ordine di espulsione, secondo quanto prescritto dall’art. 86 T.U. Stup. nella formulazione che segue la pronuncia di parziale illegittimità costituzionale di Corte cost. n. 58 del 1995. La fondatezza del ricorso impone l’annullamento della sentenza limitatamente all’omessa statuizione in ordine alla misura di sicurezza dell’espulsione, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia in diversa persona fisica.
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Nota della Redazione
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