Falsa dichiarazione e licenziamento: la decadenza non esclude il licenziamento disciplinare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14580 del 17.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La falsità documentale o dichiarativa commessa in occasione dell’accesso al pubblico impiego può dar luogo alla decadenza, per conseguente nullità del contratto, solo quando comporti la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione. Nelle altre ipotesi, la falsità può comportare il licenziamento disciplinare ai sensi dell’art. 55-quater, lett. d), d.lgs. n. 165/2001, previo procedimento disciplinare e previa verifica della proporzionalità della misura. L’applicazione della decadenza non è tuttavia un obbligo in presenza di requisiti essenziali: il licenziamento disciplinare non è precluso all’Amministrazione qualora la condotta sia grave e connotata da dolo. La Corte di cassazione può decidere nel merito la questione omessa dal giudice d’appello quando essa sia infondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto.
Il Fatto
La lavoratrice, vincitrice di un concorso pubblico, veniva licenziata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli dopo che l’Amministrazione accertava la falsità della dichiarazione resa in sede di domanda di partecipazione, concernente il possesso di uno specifico tipo di patente nautica richiesto dal bando. Il Tribunale di Agrigento accoglieva il ricorso della lavoratrice; la Corte d’appello di Palermo, invece, riformava la sentenza e rigettava l’originaria impugnativa, ritenendo legittimo il licenziamento disciplinare. Avverso tale decisione la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione, articolato in sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. In primo luogo, ha disatteso i primi due motivi riguardanti l’omessa pronuncia sulla tardività della contestazione disciplinare: pur avendo accertato il vizio, la Corte ha rilevato l’infondatezza della questione, evidenziando che il termine fissato dal bando per la produzione dei documenti non attiene al procedimento disciplinare e non poteva vincolare l’Amministrazione ad attivarsi prima dell’assunzione. Ha quindi applicato il principio per cui, alla luce dei principi di economia processuale, la cassazione con rinvio può essere evitata quando la questione sia strettamente giuridica e infondata.
Quanto al terzo motivo, relativo alla sussistenza della falsità dolosa, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, trattandosi di una censura volta a rivalutare l’apprezzamento del giudice di merito sull’elemento soggettivo, non sindacabile in sede di legittimità. Ha precisato che la nozione di falso innocuo ricorre non già in mancanza di dolo, ma solo quando la falsa attestazione sia del tutto irrilevante ai fini della funzione documentale dell’atto.
In riferimento al quarto motivo, la Corte ha escluso la necessità di disapplicare il bando concorsuale: il vizio di legittimità dell’atto amministrativo è rilevante solo se incide sulla posizione giuridica fatta valere in giudizio, mentre nel caso di specie la lesione derivava dall’atto di licenziamento originato dalla condotta falsa della lavoratrice. Ha inoltre escluso la contraddittorietà motivazionale dedotta.
Il quinto motivo, concernente l’alternatività tra decadenza e licenziamento disciplinare, ha offerto alla Corte lo spunto per un’ampia ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale. Richiamando la pronuncia Cass. n. 18699 del 2019 e il successivo indirizzo consolidato (tra cui Cass. Sez. L, Ordinanza n. 22673 del 2020 e Sentenza n. 5805 del 2023), la Corte ha chiarito che la decadenza opera solo quando la difformità del requisito sia ostativa all’instaurazione del rapporto senza margini di apprezzamento. Non vale, però, il ragionamento inverso: la presenza di un requisito essenziale non preclude il licenziamento disciplinare, che può essere legittimamente disposto quando la condotta sia grave e dolosa. Infine, il sesto motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile in quanto meramente consequenziale alle altre doglianze, già rigettate.
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Nota della Redazione
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