Termine lungo d’appello decorre dalla pubblicazione telematica, non dalla conoscibilità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5503 del 02.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per le sentenze redatte in formato elettronico il deposito e la pubblicazione non coincidono necessariamente, poiché il magistrato trasmette il documento firmato digitalmente alla cancelleria perché questa provveda al deposito e alla pubblicazione. Il termine lungo di impugnazione ex art. 327, primo comma, cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione, che si perfeziona con l’inserimento della sentenza nel registro informatizzato e l’attribuzione del numero identificativo da parte della cancelleria, non dalla data di effettiva conoscibilità o di comunicazione alle parti. L’attestazione di cancelleria costituisce atto pubblico fidefaciente. È inammissibile il ricorso che censuri la decisione conforme a tale costante orientamento, non offrendo elementi per mutarlo.

Il Fatto

Una struttura sanitaria proponeva appello avverso la sentenza del giudice di prime cure che l’aveva condannata al pagamento di differenze retributive in favore di una lavoratrice. L’appello era depositato il 19.05.2022, mentre la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 18.11.2021.

La Corte d’appello dichiarava l’inammissibilità del gravame per tardività, essendo spirato il termine semestrale. La struttura ricorreva per cassazione deducendo la nullità della sentenza e del procedimento, sostenendo che la sentenza di primo grado era stata caricata nel fascicolo telematico il 19.11.2021 e che da tale data andava computato il dies a quo.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la distinzione tra deposito e pubblicazione. Per le sentenze cartacee le due attività generalmente coincidono; per quelle depositate in formato telematico è possibile uno iato temporale tra il momento del deposito e quello della pubblicazione.

Il collegio richiama i principi di Cass. n. 22871 del 2015, confermati dalle pronunce successive: il magistrato che redige la sentenza in formato elettronico, dopo avervi apposto la firma digitale, non effettua personalmente il deposito, ma trasmette telematicamente il documento in cancelleria perché questa provveda al deposito e quindi alla pubblicazione. È riservata al cancelliere l’attività di pubblicazione ex art. 133 cod. proc. civ., che comporta anche l’inserimento della sentenza nel registro con l’attribuzione del numero identificativo, con effetto quanto agli artt. 133, secondo comma, e 327, primo comma, cod. proc. civ.

Nel caso concreto, sulla sentenza di primo grado risultava l’apposizione del numero identificativo da parte della cancelleria con indicazione della data di pubblicazione al 18.11.2021. In quel momento si era perfezionata la fase dell’inserimento nel registro della sentenza depositata in forma telematica; l’apposizione del numero è concludente in tal senso e l’attestazione costituisce atto pubblico fidefaciente.

La Corte esclude che possa attribuirsi rilievo allo iato temporale tra pubblicazione e comunicazione, peraltro contenuto entro il limite di un giorno previsto dall’art. 133, secondo comma, cod. proc. civ. Il termine lungo decorre dalla pubblicazione a prescindere dal rispetto degli obblighi di comunicazione da parte della cancelleria; rientra inoltre nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa, secondo Cass. n. 36369 del 2023.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., perché la corte territoriale ha deciso la questione in conformità dell’orientamento consolidato e l’esame del motivo non offre elementi per mutarlo. La ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione al procuratore antistatario, e si dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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