È apparente la motivazione del decreto di opposizione allo stato passivo che non dia conto dei criteri del giudicato (Cass. civ. Sez. Lav n. 244 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetto da motivazione apparente, per contrasto con l’art. 132, n. 4, c.p.c., il decreto reso all’esito dell’opposizione allo stato passivo che, sul merito di crediti vantati in forza di giudicati, si limiti ad affermazioni apodittiche, rimettendo alle determinazioni della parte debitrice il riconoscimento o meno dei diritti altrui e omettendo di spiegare perché la pretesa difformi da quanto statuito dal giudice. La sola affermazione del divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi non vale a motivare il rigetto dell’ammissione al passivo, ove i crediti risalgano a epoca anteriore e il giudice abbia precisato che gli accessori sono dovuti secondo la disciplina vigente dalla maturazione al saldo, rendendosi necessaria la verifica in concreto di quanto dovuto, della decorrenza e dei diversi regimi succedutisi nel tempo. La mancata contestazione della parte non può fondare, da sola, la declaratoria di prescrizione, atteso che il fenomeno estintivo è questione giuridica rilevabile d’ufficio e non può essere rimesso all’inerzia processuale della controparte.
Il Fatto
La lavoratrice proponeva opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’ente datore di lavoro, chiedendo l’ammissione al passivo di importi per differenze retributive riconosciute dal giudice amministrativo, oltre accessori, tredicesima e trattamento di fine rapporto, nonché l’accertamento dell’omessa contribuzione e la condanna al pagamento di quanto dovuto all’ente previdenziale. Il Tribunale rigettava le domande, e la soccombente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente esclude la tardività dell’impugnazione, rilevando che il termine di trenta giorni, scaduto il 17 luglio 2021 — giornata di sabato — è slittato al 19 luglio ai sensi dell’art. 155, comma 5, c.p.c., rendendo tempestiva la notificazione eseguita in tale data.
Nel merito, la Suprema Corte accoglie i primi due motivi, ravvisando l’apparenza della motivazione del decreto impugnato. Sulle differenze retributive, la statuizione che i calcoli proposti non tengono conto dei criteri del giudice amministrativo nulla spiega circa la difformità della pretesa, e l’affermazione della corretta ricostruzione della massa passiva è apodittica, affidando alla parte debitrice la sorte dei diritti conseguenti a giudicati.
Quanto agli accessori, il richiamo al divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi non è sufficiente, poiché i crediti risalgono a epoca antecedente e il giudice amministrativo aveva precisato che gli accessori sono dovuti secondo la normativa vigente dalla maturazione al saldo. In materia previdenziale, la Corte rileva il difetto di consequenzialità tra l’inammissibilità della costituzione della rendita vitalizia in sede di accertamento del passivo e il diniego del cumulo con l’azione risarcitoria, non emergendo alcun nesso logico tra i due profili.
La Corte rileva inoltre che la prescrizione, per essere questione giuridica, non può trarre fondamento dalla sola mancata contestazione della parte, tanto più che l’azione si fonda su giudicati intervenuti dal 2011 e la causa risulta iscritta nel 2019. Il decreto è cassato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, assorbito il terzo motivo relativo alla c.t.u.
Nota della Redazione
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