Ricorso per cassazione incomprensibile e omessa indicazione dei litisconsorti necessari (Cass. civ. Sez. III n. 20702 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, in violazione del dovere di chiarezza e sinteticità, esponga le vicende processuali e le difese in modo tale da rendere incomprensibili le decisioni dei gradi di merito — delle quali non riporta il testo ma solo stralci decontestualizzati — è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ. Il mezzo di impugnazione deve consentire alla Corte di legittimità di individuare il decisum impugnato e le censure, senza demandare ad essa la ricostruzione del materiale di merito. In materia di opposizioni esecutive, il ricorso carente dell’esatta indicazione dei litisconsorti necessari è parimenti inammissibile: l’identità delle parti necessarie costituisce requisito di contenuto-forma che deve essere assolto con il ricorso e non può essere ricavato aliunde.

Il Fatto

Quattro controversie tra due coppie di proprietari di immobili confinanti — aventi ad oggetto l’opponibilità ai successori a titolo particolare degli obblighi di facere e risarcitori nascenti da una sentenza di primo grado, nonché diverse opposizioni esecutive — venivano riunite e decise in secondo grado dalla Corte d’appello di Bari con un’unica sentenza.

I successori acquirenti proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi; la controparte resisteva con controricorso contenente ricorso incidentale, condizionato e proprio. Il ricorso investiva, tra l’altro, l’estensione soggettiva dell’obbligo di facere e l’applicabilità dell’art. 111, comma 4, cod. proc. civ. in assenza di trascrizione della domanda riconvenzionale.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che sia il ricorso principale, sia quello incidentale sono inammissibili, risultando superfluo illustrarne i motivi. L’intero ricorso principale viola l’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ., perché l’atto è redatto in modo da rendere incomprensibili le diverse vicende processuali, le difese delle parti e le decisioni assunte nei giudizi riuniti, il cui testo è riportato solo in stralci estrapolati da più ampi contesti e inframmezzati da considerazioni di parte.

La sentenza da cui traggono origine tutte le altre è richiamata solo con un breve riassunto del dispositivo, senza il suo esatto contenuto. Il secondo motivo omette elementi indispensabili: non riporta il contenuto della decisione su cui si assume formatosi il giudicato interno, né l’appello che non avrebbe intercettato l’intero decisum; eccepisce l’invalidità della procura senza chiarirne il vizio; deduce la non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. senza produrre le difese delle parti; addebita lacunosità all’atto d’appello avversario senza riportare né la sentenza, né l’impugnazione.

Il primo motivo, concernente la pretesa invalidità della sentenza per mancata costituzione del collegio alla data della delibera, è giudicato totalmente inconsistente: dagli atti risulta che la sentenza è stata deliberata dal collegio dinanzi al quale erano state precisate le conclusioni, ben prima della data indicata nel provvedimento, regolarmente sottoscritto dal presidente e dall’estensore.

Il terzo motivo cumula inestricabilmente eterogenei vizi ex art. 360 cod. proc. civ., demandando inammissibilmente alla Corte l’individuazione della critica rivolta al giudice di merito, ed è formulato con proposizioni di impossibile comprensione, fino a una frase unica di 489 parole, aggredendo la motivazione senza riportarla né confrontarsi con essa. Il ricorso incidentale presenta lacune analoghe, mancando totalmente l’esposizione del decisum d’appello.

Infine, alla causa di opposizione all’esecuzione presso terzi non risulta aver mai partecipato il terzo pignorato, litisconsorte necessario, la cui identità non è mai precisata dalle parti. La Corte ribadisce che, in materia di opposizioni esecutive, il ricorso carente dell’esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, non essendo possibile rimettere la causa al primo giudice per l’assoluta incertezza sull’identità dei litisconsorti. L’inammissibilità preclude ogni valutazione sulla correttezza della decisione d’appello; la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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