Difensore d’ufficio, rimborso delle spese di recupero del credito (Cass. civ. Sez. II n. 3483 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore d’ufficio che abbia esperito inutilmente le procedure per il recupero del proprio credito professionale ha diritto alla liquidazione, a carico dell’erario, non solo dell’onorario ma anche dei costi sostenuti per quelle iniziative, comprensivi di spese, diritti ed onorari. Il tentativo di recupero deve essere serio e non pretestuoso, ma non richiede la dimostrazione della totale incapienza del debitore: è sufficiente che il difensore abbia ottenuto un titolo giudiziale per il compenso e avviato l’esecuzione, mobiliare o presso terzi, risultata infruttuosa, oppure abbia verificato la possibilità del pignoramento immobiliare. Il solo ritardo con cui le attività di recupero siano state avviate è irrilevante e non costituisce indice di inadeguato sforzo nella tutela delle proprie ragioni di credito.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore d’ufficio, aveva chiesto al Tribunale di Monza la liquidazione del compenso per la difesa prestata in un processo penale. Dopo la definizione del giudizio aveva agito in via monitoria verso l’assistita e, ottenuto il decreto ingiuntivo, aveva avviato l’esecuzione, risultata infruttuosa.
Con provvedimento del 3.12.2021 il Tribunale ha liquidato l’importo di € 489,38, oltre accessori. Su ricorso ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 il giudice dell’opposizione ha confermato il provvedimento per carenza di prova delle attività espletate, respingendo anche la richiesta di rimborso delle spese sostenute per il recupero del credito, in ragione della prolungata inerzia del difensore. Il Ministero della giustizia è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 82 e 116 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto liquidare anche le spese per le attività di recupero del credito professionale, necessariamente espletate prima di chiedere la liquidazione a carico dello Stato. Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 150/2011 e l’omesso esame della documentazione.
La Corte reputa fondato il primo motivo. A norma dell’art. 116 d.P.R. n. 115/2002, l’onorario e le spese spettanti al difensore d’ufficio sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’art. 82, ed è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 84 quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
Occorre la prova di un tentativo di recupero vano e non pretestuoso, senza che si richieda la dimostrazione della totale incapienza del debitore. È sufficiente che il difensore abbia ottenuto un titolo giudiziale per il pagamento del compenso e abbia avviato l’esecuzione mobiliare, anche presso terzi, risultata infruttuosa, oppure abbia verificato la possibilità di procedere al pignoramento immobiliare. La Corte richiama sul punto Cass. n. 8359 del 2020 e Cass. n. 3673 del 2019.
Il collegio precisa che è irrilevante il solo ritardo con cui le attività di recupero siano state avviate: tale ritardo, di per sé, non è indice di un non adeguato sforzo del difensore nel coltivare le proprie ragioni di credito. In conformità a un orientamento ormai costante, il tentativo di recupero costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 d.P.R. n. 115/2002. In presenza dei requisiti di serietà e non pretestuosità delle iniziative intraprese, i relativi costi devono rientrare tra quelli che l’erario è tenuto a rimborsare (richiamate Cass. n. 3673 del 2019, Cass. n. 24104 del 2011, Cass. pen. n. 1630 del 2008 e Cass. pen. n. 27473 del 2009).
Il secondo motivo è invece inammissibile per difetto dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 366 cod. proc. civ. Il ricorrente contestava al Tribunale di non aver acquisito d’ufficio gli atti processuali utili alla liquidazione, ma non specificava quali attività non fossero state remunerate: avendo il giudice riconosciuto le spettanze solo per talune prestazioni, spettava al difensore indicare quali ulteriori attività avesse espletato, chiarendone natura ed oggetto, non essendo sufficiente l’elencazione degli atti non acquisiti.
L’ordinanza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Monza, in persona di altro magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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