Spese di rinvio liquidate secondo l’esito globale del processo (Cass. civ. Sez. V n. 20704 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, non ai singoli gradi né al loro risultato. Egli non liquida quindi le spese con riferimento a ciascuna fase, ma in relazione all’esito finale della lite. Ne consegue che può legittimamente disporre la compensazione, totale o parziale, o persino condannare la parte vittoriosa in cassazione e tuttavia complessivamente soccombente al rimborso in favore della controparte. Non integra soccombenza reciproca l’esito favorevole conseguito da una parte in una fase del giudizio, quando quella parte risulti poi definitivamente soccombente.
Il Fatto
Un Comune propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di primo grado competente, in sede di rinvio, aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente in ottemperanza di una precedente sentenza, compensando le spese di lite. Il contribuente si costituisce al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione. La questione approda in cassazione perché il Comune contesta il criterio con cui il giudice del rinvio ha regolato le spese, ritenendo erronea la compensazione fondata sull’accoglimento di soli alcuni motivi del gravame.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto l’istanza di trattazione in pubblica udienza avanzata dalla difesa del contribuente. In adesione all’indirizzo delle Sezioni Unite n. 14437 del 2018, il collegio può escludere in via discrezionale la ricorrenza dei presupposti della pubblica udienza in ragione del carattere consolidato dei principi da applicare, non vertendosi in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica, come precisato dalle Sezioni Unite n. 8093 del 2020.
Nel merito, i due motivi — denuncianti la violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 91 e 92, comma 1, cod. proc. civ. — sono esaminati congiuntamente e respinti. Il giudice del rinvio, osserva la Corte, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, non ai diversi gradi e al loro risultato: non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase, ma in relazione all’esito finale della lite.
Da tale regola deriva la piena legittimità del provvedimento di compensazione, totale o parziale, e persino della condanna della parte vittoriosa in cassazione e tuttavia complessivamente soccombente al rimborso delle spese in favore della controparte, secondo il richiamato precedente Cass. n. 20289 del 2015.
Il ricorrente, al contrario, contesta la compensazione frazionando le varie fasi del giudizio a seconda del loro esito, senza riferirsi unicamente all’esito finale della lite. Non assume rilievo, precisa la Corte, che in qualche grado o fase la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito a sé favorevole. Il principio trova applicazione anche quando il giudizio sia definito in sede di rinvio a seguito di cassazione pronunciata su ricorso della parte che infine rimane soccombente, come affermato dai precedenti Cass. n. 6369 del 2013, Cass. n. 406 del 2008 e Cass. n. 15787 del 2000.
Il ricorso è dunque respinto, assorbita ogni altra questione. Nulla sulle spese, stante la mancata rituale e tempestiva costituzione del resistente. La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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