Intermediario nell’estorsione e concorso punibile salvo esclusivo interesse della vittima (Cass. pen. Sez. II n. 12398 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e la volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita. Ne consegue che anche l’intermediario, nelle trattative per l’individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l’interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana. In tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione sia affetta da manifeste contraddizioni o si fondi su mere congetture. L’interpretazione delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità.

Il Fatto

La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 12 dicembre 2023, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Catania, riduceva le pene inflitte a cinque imputati per il reato di concorso in estorsione, consistito in reiterate richieste di somme di denaro, accompagnate da aggressioni e minacce, nei confronti di due persone offese legate da vincolo di parentela.

Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati, deducendo vizi di motivazione, travisamento delle prove, errata applicazione degli artt. 629 cod. pen. e 192, comma 2, cod. proc. pen., omessa concessione delle attenuanti e violazione dell’art. 195 cod. proc. pen. in tema di testimonianza indiretta. I ricorsi erano proposti per motivi manifestamente infondati e la questione centrale concerneva il ruolo di alcuni imputati quali intermediari nella vicenda estorsiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, ribadendo anzitutto che l’attendibilità della persona offesa costituisce questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione sia affetta da manifeste contraddizioni o si fondi su congetture prive di verifica empirica. La Corte di merito aveva ampiamente argomentato la credibilità delle vittime e ne aveva sottolineato il riscontro in servizi di osservazione, videoriprese e intercettazioni.

Quanto al travisamento delle prove, i giudici di legittimità hanno osservato che i ricorrenti proponevano una lettura alternativa degli elementi probatori non consentita in cassazione. Il compito del giudice di legittimità non è sovrapporre la propria valutazione a quella di merito, ma stabilire se questa abbia esaminato tutti gli elementi, fornito corretta interpretazione e applicato le regole della logica, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 930 del 13.12.1995.

Sul punto centrale del ricorso degli imputati che avevano assunto il ruolo di intermediari, la Corte ha richiamato il costante indirizzo secondo cui, ai fini del concorso nell’estorsione, è sufficiente la coscienza e la volontà di contribuire al raggiungimento dello scopo perseguito da chi esercita la pretesa illecita. L’intermediario risponde di concorso salvo che agisca nell’esclusivo interesse della vittima e per motivi di solidarietà umana, altrimenti contribuendo alla pressione morale e alla coazione psicologica sulla persona offesa (Sez. II n. 37896 del 2017; Sez. II n. 26837 del 2008).

Applicando tali principi, la corte di appello aveva evidenziato come tali soggetti avessero posto in essere condotte di rafforzamento del proposito criminoso e dell’intento intimidatorio, dunque un concorso materiale e morale. Infine, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 195 cod. proc. pen., poiché nel giudizio abbreviato incondizionato la testimonianza indiretta è pienamente utilizzabile, operando l’inutilizzabilità solo quando l’accesso al rito è subordinato all’assunzione del teste indiretto e la fonte resti non individuata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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