Traffico organizzato di rifiuti e dolo specifico desumibile dal carattere sistematico (Cass. pen. Sez. III n. 5839 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., richiede il dolo specifico, che può essere desunto dal carattere sistematico dell’attività di trattamento abusivo di ingenti quantitativi di rifiuti e dal costante esercizio di impresa industriale in difformità rispetto all’autorizzazione ottenuta, con un evidente risparmio di spesa. La sussistenza dell’elemento soggettivo non può essere esclusa dalla generica considerazione che la società si sia affidata a professionisti qualificati, potendosi configurare, al più, una culpa in eligendo, estranea alla fattispecie dolosa. In sede di legittimità è inammissibile la censura che riproponga come motivo di merito la valutazione dell’adeguatezza del numero di campioni prelevati, quando i giudici di appello abbiano valorizzato l’omogeneità dei risultati delle analisi come riscontro solido degli accertamenti compiuti dall’agenzia regionale.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 19.10.2023, aveva riformato in punto di statuizioni civili la pronuncia del Tribunale di Treviso del 09.01.2018, con cui taluni imputati erano stati giudicati colpevoli del delitto di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti, allora previsto dall’art. 260 d. lgs. n. 152/2006 e oggi trasfuso nell’art. 452-quaterdecies cod. pen.
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: l’omessa motivazione sul numero e sulla rappresentatività dei campioni di materiale prelevati; l’omessa motivazione sull’elemento soggettivo, con particolare riguardo al dolo specifico; il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato su tutti i motivi, ricostruendo anzitutto la doglianza relativa al numero di campioni. I giudici di merito, per come riferito anche dai funzionari dell’agenzia regionale, avevano ritenuto il numero di prelievi, sebbene non elevato, sufficiente ed affidabile alla luce dei risultati analitici: era stato accertato il sistematico superamento degli stessi parametri in ogni luogo di campionamento.
La sentenza di appello aveva congruamente ribadito gli argomenti del primo giudice, confrontandosi con gli esiti degli accertamenti eseguiti dalla società e confutandone motivatamente i risultati perché ritenuti inattendibili. Le pronunce di merito avevano poi valorizzato l’omogeneità del risultato ottenuto dai campioni, ovunque prelevati, individuandovi un riscontro solido a conferma delle analisi dell’agenzia regionale.
Quanto all’elemento psicologico, la Corte ha qualificato come argomento di merito, inammissibile in sede di legittimità, quello secondo cui anche il consulente del pubblico ministero avrebbe riconosciuto l’oscurità dell’autorizzazione: le parole del tecnico erano riportate nel ricorso solo per estratto. La sentenza impugnata aveva comunque evidenziato che l’autorizzazione si limitava a richiamare le previsioni dei documenti progettuali presentati dalla società, di cui gli imputati dovevano avere piena contezza. Parimenti propria del solo giudizio di cognizione è la considerazione che la società si fosse affidata a professionisti competenti, potendosi ipotizzare al più una culpa in eligendo.
Sul dolo specifico, la Corte di appello aveva richiamato le considerazioni svolte per il coimputato, secondo cui l’istruttoria aveva provato un’illecita attività di trattamento di rifiuti di proporzioni vaste, in cui la società, invece di trattare rifiuti inquinanti per renderli inerti, li aveva miscelati con calce rivendendoli come materia prima secondaria. Da ciò, senza illogicità, l’elemento soggettivo, anche nei termini del dolo specifico, era stato ricavato dal carattere sistematico dell’attività e dal costante esercizio d’impresa in difformità dell’autorizzazione, con evidente risparmio di spesa.
Infine, il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena risultano sorretti da motivazione adeguata: assenza di elementi positivamente valutabili, mancanza di resipiscenza o di risarcimento, gravità dei fatti e protrazione nel tempo delle condotte illecite. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.
Nota della Redazione
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