Reformato in peius e reviviscenza dell’aggravante mafiosa dopo esclusione della recidiva (Cass. pen. Sez. V n. 22481 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riespansione sanzionatoria della circostanza aggravante ad effetto speciale che in primo grado era stata neutralizzata ai sensi dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., non integra reformatio in peius quando nel giudizio di appello sia comunque irrogata una pena complessiva inferiore a quella di prime cure. Il divieto di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. ha come unico termine di riferimento la pena complessivamente irrogata, come conferma il sintagma “complessivamente irrogata” adoperato dal successivo art. 597, comma 4, cod. proc. pen.. Il venir meno del criterio moderatore dell’omogeneo tra aggravanti ad effetto speciale configura una novazione strutturale del meccanismo di aggravamento, che impone l’aumento per la circostanza aggravante divenuta operante, ove la stessa non sia bilanciata.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, con sentenza dell’8 luglio 2025, ha riformato parzialmente la decisione emessa dal G.U.P. del Tribunale di Catania il 19 maggio 2023 in rito abbreviato, nell’ambito di un procedimento per associazione di tipo mafioso, delitti strumentali e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
Uno dei ricorrenti, condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990 aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., ha impugnato la sentenza di secondo grado deducendo la violazione del divieto di reformatio in peius: esclusa la recidiva, il giudice dell’impugnazione aveva applicato l’aumento per l’aggravante mafiosa, che in primo grado era rimasta priva di effetto sanzionatorio per la scelta di non operare incrementi ex art. 63, quarto comma, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ricostruisce analiticamente i due calcoli sanzionatori. In primo grado la pena base era stata aumentata per la recidiva qualificata, ritenuta circostanza ad effetto speciale più grave, e per le ulteriori aggravanti — quella mafiosa e quella dell’associazione armata — il giudice aveva ritenuto di non operare alcun incremento, avvalendosi della facoltà dell’art. 63, quarto comma, cod. pen.
In appello, esclusa la recidiva, concesse le circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti bilanciabili, la pena complessiva risulta rideterminata in misura largamente inferiore a quella inflitta in prime cure. Da qui la conclusione: la reviviscenza sanzionatoria dell’aggravante mafiosa non viola il divieto di riforma peggiorativa.
Il Collegio argomenta che la questione non si risolve sul piano della singola circostanza, ma su quello della pena complessiva. Il venir meno del criterio moderatore dell’omogeneo tra aggravanti ad effetto speciale — effetto dell’esclusione della recidiva — produce una novazione strutturale del meccanismo di aggravamento, sicché la circostanza che in primo grado era risultata “soccombente” deve necessariamente spiegare i suoi effetti, ove non bilanciata.
Il percorso esegetico si àncora a un principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 16208 del 2014 con riguardo al reato continuato: il giudice dell’impugnazione può apportare per uno dei fatti unificati un aumento maggiore rispetto al primo giudice, purché non irroghi una pena complessivamente superiore. Identica logica vale quando a mutare non è la struttura del concorso di reati, ma quella del concorso di aggravanti. Nella stessa direzione depone il tenore letterale dell’art. 597, comma 4, cod. proc. pen., che assume a vincolo per il nuovo giudice la sola pena complessiva.
La Corte prende posizione nel contrasto: ritiene la tesi maggioritaria più persuasiva di quella espressa da Sez. I n. 37985 del 2021, che non terrebbe conto della necessaria riespansione della portata sanzionatoria dell’aggravante divenuta operante. Il ricorso è pertanto respinto perché infondato.
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Nota della Redazione
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