Abitualità e tenuità del fatto: due precedenti bastano a escluderla (Cass. pen. Sez. I n. 20161 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del presupposto ostativo alla causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti oltre quello preso in esame. Il giudice può valutare, a tal fine, non solo le condanne irrevocabili e gli illeciti sottoposti alla sua cognizione, ma anche i reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen.. Nel giudizio di legittimità i casi di rettificazione dell’art. 619 cod. proc. pen. non sono tassativi: ogni erroneo enunciato della sentenza impugnata, di palese e pacifica riconoscibilità e che non comporti annullamento, può essere corretto, con la conseguenza che l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello può essere riqualificata in infondatezza.
Il Fatto
Il Tribunale, all’esito del rito abbreviato, ha dichiarato il ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 10, comma 2-ter, d.lgs. n. 286/1998, per avere fatto rientro nel territorio nazionale nonostante il divieto di reingresso triennale contenuto in un decreto di respingimento del Questore. Concesse le attenuanti generiche e applicata la diminuente del rito, è stata irrogata la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione.
La Corte di appello ha dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi. Il ricorrente ha impugnato per cassazione lamentando la violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, sia quanto alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., sia quanto al diniego della sospensione condizionale della pena. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità; il procedimento si è svolto in modalità cartolare.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il ricorso, ma corregge la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen.. Richiamando un proprio precedente (Sez. I n. 35423 del 18.06.2014), ricorda che i casi di rettificazione non sono tassativi e che ogni erroneo enunciato, di palese e pacifica riconoscibilità, può essere emendato quando non impone l’annullamento.
Dall’esame degli atti, consentito in presenza del vizio dedotto, emerge che l’atto di appello aveva censurato l’omessa pronuncia sull’art. 131-bis cod. pen. e aveva argomentato sulla particolare tenuità del fatto. La Corte territoriale, pur dichiarando l’appello inammissibile, ha comunque esaminato la censura nel merito. La motivazione va quindi corretta nel senso che il gravame non era inammissibile, ma infondato.
Nel merito, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016: il comportamento è abituale quando l’autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello in esame, con possibilità di valorizzare anche i reati già ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen. Il giudice di merito deve accertare l’esistenza di almeno due precedenti della stessa indole.
La sentenza impugnata non è censurabile: ha richiamato due condanne irrevocabili riportate dal ricorrente per violazioni della normativa sull’immigrazione, risultanti dal certificato penale in atti. Il ricorrente non si confronta in modo specifico con tale ragionamento e deduce genericamente l’insussistenza dell’abitualità.
Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale ha esaminato nel merito anche il diniego della sospensione condizionale, escludendola per i precedenti penali e per l’utilizzo di un alias da parte del ricorrente, elementi che non consentivano una prognosi di non recidivanza. La motivazione è adeguata e immune da vizi logici. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione
- Art. 619 c.p.p. – Rettificazione di errori non determinanti annullamento