Inammissibile il ricorso che riproduce i motivi d’appello senza critica argomentata (Cass. pen. Sez. II n. 35131 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità, il ricorso per cassazione che si limiti alla pedissequa riproduzione dei motivi già proposti con l’atto di appello, senza formulare alcuna critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La specificità prescritta dall’art. 581, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen., in relazione all’art. 591, lett. c), cod. proc. pen., impone l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta, sicché i motivi solo apparenti non assolvono la funzione di censura della decisione. L’individuazione del termine iniziale per la presentazione della querela costituisce accertamento di fatto, sottratto al giudizio di legittimità quando la motivazione sia logica e priva di contraddizioni. La querela acquisita al fascicolo per il dibattimento è utilizzabile ai soli fini della procedibilità, salvo il diverso impiego quale aiuto alla memoria della persona offesa. È infine inammissibile il motivo che, invocando la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. o deducendo l’omessa valutazione delle prove, miri alla rivalutazione del fatto anziché alla deduzione dei tre vizi tassativi di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Il Fatto

La vicenda processuale riguarda un imputato condannato dal Giudice di pace di Rieti per i reati di invasione di terreno e minaccia. Il Tribunale di Rieti, in sede di appello, ha parzialmente riformato la decisione, assolvendo l’imputato dal primo reato e riducendo la sanzione pecuniaria complessiva.

Avverso la sentenza del Tribunale la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la tardività della querela e la genericità dei riferimenti temporali dell’imputazione, l’indeterminatezza dell’accusa, il mancato utilizzo del contenuto della querela, il mutamento del fatto contestato e l’omessa valutazione delle prove.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo e il secondo motivo sono privi della specificità richiesta dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché costituiscono la mera riproduzione, priva di sostanziale novità, dell’atto di appello. A fronte di una sentenza che ha risposto ai motivi di gravame, la loro pedissequa reiterazione non integra una critica argomentata, rendendoli solo apparenti.

Quanto alla querela, la Corte ribadisce che l’individuazione del termine iniziale per la sua presentazione è oggetto di un accertamento di fatto, sottratto al giudizio di legittimità quando la motivazione sia logica e priva di contraddizioni. La valutazione del Tribunale, che ha collocato la data del commesso reato appena prima del 10 maggio 2019, è immune da censure in questa sede.

Sulla determinatezza dell’accusa, il riferimento temporale a pochi giorni prima della data indicata non configura alcun vulnus difensivo: si tratta di una finestra temporale assai contenuta e il grado di determinatezza dell’imputazione risulta compatibile con il pieno esercizio del diritto di difesa, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità.

In ordine all’utilizzabilità della querela, la Corte richiama le Sezioni Unite secondo cui dalle regole di ingresso degli atti nel fascicolo per il dibattimento consegue l’inutilizzabilità fisiologica della prova che a quelle regole non si conformi. La querela può essere inclusa nel fascicolo ed è utilizzabile ai soli fini della procedibilità; il suo contenuto può essere impiegato quale aiuto alla memoria ex art. 499, comma 5, cod. proc. pen. nella deposizione della persona offesa. Nella specie quest’ultima ha deposto, escludendo l’ipotesi dell’art. 512 cod. proc. pen.

Infine, la Corte qualifica come non consentito e manifestamente infondato il motivo sulla valutazione delle prove: si tratta del tipico motivo fattuale, teso alla rivalutazione del merito, che invoca erroneamente l’art. 192 cod. proc. pen. per superare i limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., senza enucleare alcuno dei tre vizi tassativi. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali, a 3.000 euro per la cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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