Impugnazione del rigetto di revoca del sequestro tramite appello (Cass. pen. Sez. 1 n. 15608 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice rigetta la richiesta di revoca del sequestro preventivo non è impugnabile con ricorso per cassazione per saltum. L’unico strumento di controllo esperibile avverso tale provvedimento è l’appello al Tribunale ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., essendo il ricorso diretto in cassazione ammesso solo, in via alternativa al riesame, nei confronti del decreto genetico di sequestro. Il ricorso erroneamente proposto avverso il rigetto della revoca deve essere qualificato come atto di appello e trasmesso al giudice competente, ai sensi degli artt. 322-bis e 568 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il G.I.P. del Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto su un’area di un locale, ritenendo sussistenti il fumus delicti per la contravvenzione di cui all’art. 681 cod. pen. e il periculum in mora, anche alla luce di un controllo successivo che aveva accertato lo svolgimento di un’altra serata danzante. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo plurime violazioni di legge, tra cui la valutazione di un fatto estraneo al decreto genetico, la motivazione apparente e la violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione non entra nel merito delle censure sollevate dal ricorrente, ma qualifica d’ufficio il rimedio esperito. Premette che, alla luce del d.lgs. n. 12/1991, lo schema di tutela in materia di sequestro preventivo attribuisce al pubblico ministero il compito di delibare la richiesta di revoca, trasmettendola al giudice in caso di esito negativo. Avverso il provvedimento del giudice che rigetta la revoca, il controllo giurisdizionale è assicurato esclusivamente dall’appello al Tribunale di cui all’art. 322-bis cod. proc. pen..
La Suprema Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità, che condivide, secondo cui il ricorso per cassazione per saltum è ammesso, ai sensi dell’art. 325, comma 2, cod. proc. pen., solo quale alternativa al riesame e solo avverso il decreto di sequestro preventivo. Tale rimedio non è invece esperibile avverso il provvedimento che respinge la richiesta di revoca del sequestro, per il quale l’unico strumento di controllo è l’appello (Sez. 2, n. 11869 del 2017, Giacino).
La Corte precisa inoltre che nessuna disposizione di legge consente il ricorso per cassazione avverso il rigetto dell’istanza di dissequestro, nemmeno la norma generale di cui all’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., che riguarda i provvedimenti relativi alla libertà personale e le sentenze. Il ricorso erroneamente esperito va quindi qualificato come atto di appello, ai sensi degli artt. 322-bis e 568 cod. proc. pen.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.