Custodia cautelare, divieto non estensibile al figlio disabile ultra seienne (Cass. pen. Sez. I n. 33099 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere previsto dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. per i genitori di prole di età inferiore a sei anni ha natura eccezionale e non è estensibile in via interpretativa al caso di figlio affetto da disabilità grave di età superiore al limite. La deroga agli automatismi cautelari dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non può essere dilatata oltre le ipotesi espressamente contemplate, né il giudice può sostituirsi al legislatore con una pronuncia additiva che darebbe prevalenza assoluta all’interesse del minore. Resta ferma la non assimilabilità, ai fini dello scrutinio di eguaglianza, tra lo status dell’imputato sottoposto a misura cautelare e quello del condannato in fase di esecuzione della pena.

Il Fatto

Il ricorrente è sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in quanto imputato del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., per avere partecipato con ruolo di rilievo a un’organizzazione di tipo mafioso; in primo grado ha riportato condanna alla pena di anni sette di reclusione. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari ha respinto la richiesta di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari, anche con applicazione di dispositivi di controllo ai sensi dell’art. 275-bis cod. proc. pen.

Il Tribunale del riesame, investito dell’appello cautelare ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il diniego. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alle esigenze cautelari e ai presupposti delle cure e dell’assistenza dei figli minori, invocando una lettura costituzionalmente conforme dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. che desse prevalenza all’interesse del minore e superasse il requisito dell’età.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che il Tribunale ha dato puntualmente atto della condizione della figlia minore, affetta da patologia rara che aveva già determinato, nel 2019, il riconoscimento di handicap in situazione di gravità, con necessità di periodici interventi chirurgici e di costanti monitoraggi clinici. La ragazza, tuttavia, ha un’età superiore ai sei anni. Su questa premessa il Tribunale ha escluso la deroga di cui all’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., ritenendo superfluo ogni ulteriore accertamento sulla concreta situazione familiare.

Il Collegio ritiene che il Tribunale si sia correttamente attenuto ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha escluso l’equiparazione tra la tutela predisposta per i genitori di prole infraseienne e quella relativa a familiari che, per malattia, versino in condizioni di incapacità di provvedere a sé stessi. L’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. è disposizione di carattere eccezionale e non tollera estensioni analogiche. Rileva, in particolare, che la norma protegge l’assistenza che solo il genitore può fornire nel rapporto con il figlio in tenera età, non un’assistenza generica, sostituibile da altri familiari o da strutture pubbliche di sostegno: Sez. IV n. 42516 del 16/07/2009, Sez. V n. 31226 del 13/03/2013, Sez. I n. 14651 del 04/03/2008, Sez. I n. 13960 del 12/12/2019.

La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 2017, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 31 e 111 Cost. Il giudizio di valore del legislatore, fondato sulla coincidenza del sesto anno con l’avvio della scolarizzazione e di un processo di relativa autonomizzazione, non è irragionevole; una pronuncia additiva darebbe prevalenza assoluta all’interesse del minore, cancellando il bilanciamento legislativo.

Quanto alla Corte costituzionale n. 18 del 2020, che ha esteso la detenzione domiciliare speciale di cui all’art. 47-quinquies legge n. 354 del 1975 alle madri di figli con handicap grave, la Corte ne esclude la pertinenza: la pronuncia n. 17 del 2017 ha chiarito la non assimilabilità degli status dell’imputato in custodia cautelare e del condannato in esecuzione, essendo diverse le esigenze di difesa sociale e i pericula libertatis che la cautela presidia. Ribadisce quindi il principio, già espresso da Sez. VI n. 2563 del 14/11/2025, dell’inespandibilità interpretativa del divieto. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

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