Affidamento in prova, obbligo di acquisire la relazione del gruppo di osservazione (Cass. pen. Sez. I n. 5043 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio prognostico sull’affidamento in prova al servizio sociale il Tribunale di sorveglianza non può fondare la reiezione dell’istanza su elementi soltanto negativi, trascurando la condotta tenuta durante la carcerazione e i risultati dell’osservazione della personalità. Quando la relazione di sintesi del gruppo di osservazione, richiesta dallo stesso Tribunale, sia pervenuta dopo la chiusura del verbale di udienza, il giudice deve disporre il rinvio per acquisirla e valutarla, non potendo decidere senza il suo esame. È, inoltre, affetta da vizio di motivazione l’ordinanza che respinga la richiesta valorizzando la pregressa irreperibilità della condannata senza rispondere alla deduzione sulla antecedenza della detenzione rispetto alla declaratoria di assenza.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva respinto la richiesta di affidamento in prova avanzata nell’interesse di una condannata per rapina pluriaggravata e lesioni, rilevando l’assenza di stabili e verificabili punti di riferimento in Italia, la lunga irreperibilità e la pendenza di un processo per associazione per delinquere, due rapine e quattro furti. Con lo stesso provvedimento aveva dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., per essere la pena residua superiore ad anni due.
La condannata ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell’art. 47 legge n. 354/1975 e il vizio di motivazione. Il Tribunale aveva deciso nonostante la relazione di sintesi del gruppo di osservazione, pervenuta dopo la chiusura del verbale di udienza e conclusiva in senso favorevole alla concessione della misura, fosse rimasta estranea al provvedimento, pur essendo stata chiesta la difesa di un rinvio per acquisirla.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’istituto muovendo dalla sua funzione: l’affidamento in prova è una forma di esecuzione della pena esterna al carcere, concessa a condannati per i quali, sulla base dell’osservazione della personalità e di altri elementi di conoscenza, sia formulabile una ragionevole prognosi di reinserimento sociale. I criteri utilizzabili sono il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali, le informazioni di polizia e, in pari grado di rilievo, la condotta carceraria e l’indagine socio-familiare delle strutture di osservazione.
Non esiste, osserva il Collegio, alcuna presunzione generale di affidabilità: devono sussistere elementi positivi in base ai quali il giudice possa ritenere che la misura si riveli proficua. Pertanto la reiezione può essere validamente motivata anche sulle sole informazioni di polizia e dei servizi sociali, quando queste pongano in luce la negativa personalità dell’istante.
Nel caso concreto, tuttavia, il Tribunale avrebbe dovuto disporre il rinvio per l’acquisizione della relazione di sintesi e poi valutarla nell’esercizio dei propri poteri discrezionali. La motivazione del provvedimento impugnato si era incentrata sui pregressi comportamenti, omettendo di considerare i comportamenti serbati durante la carcerazione, sia pure al solo fine di ritenerli recessivi rispetto agli altri elementi disponibili.
Un ulteriore profilo di deficit motivazionale riguarda la sospensione del processo per irreperibilità: la difesa aveva dedotto che la detenzione era antecedente al provvedimento di declaratoria, ma su tale rilievo il Tribunale di sorveglianza non aveva dato alcuna risposta, sebbene la pregressa irreperibilità avesse rivestito rilievo decisivo per respingere l’istanza.
Da qui l’annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo giudizio, in piena autonomia decisionale, al fine di colmare le lacune motivazionali rilevate.
Nota della Redazione
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