Inammissibile il ricorso che oppone una diversa lettura del contratto (Cass. civ. Sez. II n. 1708 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, la parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito non può dolersi, in sede di legittimità, del fatto che sia stata privilegiata l’altra, poiché l’interpretazione accolta non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili. La parte che denunci un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione deve specificare i canoni in concreto assunti come violati, il punto e il modo in cui il giudice del merito se ne sia discostato, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione tra la propria lettura e quella della sentenza impugnata. La valutazione delle risultanze probatorie, compresa la scelta tra le varie emergenze istruttorie, integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo il limite dell’indicazione delle ragioni del convincimento.

Il Fatto

Il giudizio trae origine da una domanda con cui l’attore aveva invocato l’accertamento della comproprietà di una corte comune e della servitù di passaggio costituita con atto notarile a carico di un fondo posseduto dal convenuto e a favore di un androne e di una particella. Il Tribunale, con sentenza n. 296/2016, rigettava la domanda di rivendicazione della comproprietà e accoglieva invece l’actio confessoria servitutis, affermando che la servitù di transito era stata costituita con un distinto atto a rogito del 1965 a carico del fondo di proprietà di altro soggetto.

La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 1305/2019, rigettava il gravame del soccombente e confermava la decisione di primo grado. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi, cui hanno resistito con controricorso gli eredi dell’attore originario.

La Motivazione della Corte

Le quattro censure, esaminate congiuntamente, sono state dichiarate inammissibili. Il ricorrente denunciava la nullità della sentenza per vizio di motivazione, la violazione degli artt. 1027, 1028 e 1058 c.c., il travisamento delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’erronea esclusione della natura personale del diritto di transito, con richiamo agli artt. 1321, 1362 e 1363 c.c.

La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva qualificato il diritto di transito come servitù prediale di natura reale, fondandosi sull’atto notarile del 1965, con cui il venditore, riservandosi una particella e i diritti di comproprietà sull’androne, aveva previsto il passaggio a carico del fondo ceduto con il consenso dell’acquirente. Tale lettura è stata giudicata non implausibile: da un lato sarebbe stato impossibile ipotizzare una servitù a vantaggio di una proprietà che insisteva su una particella diversa; dall’altro non avrebbe avuto senso prevedere il consenso del cessionario ove il diritto non fosse caduto sulla consistenza trasferita.

A fronte di ciò, il ricorrente ha contrapposto una differente e alternativa lettura del dato negoziale. La Corte ha richiamato il principio per cui, quando di una clausola siano possibili più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto quella disattesa dolersi in sede di legittimità della scelta operata dal giudice di merito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018, Rv. 649677).

Quanto al dedotto contrasto con le risultanze della C.T.U., la Corte ha osservato che l’apprezzamento delle prove, la scelta tra le varie emergenze istruttorie e il giudizio sulla loro idoneità a sorreggere la motivazione involgono valutazioni di fatto riservate al giudice del merito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595), non potendo il motivo risolversi in un’istanza di revisione del convincimento del giudice di merito, estranea ai fini del giudizio di cassazione.

Infine, la Corte ha escluso il vizio di motivazione, non risultando la stessa viziata da apparenza né manifestamente illogica, e idonea a integrare il cd. minimo costituzionale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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