Ricorso per cassazione personale dell’imputato inammissibile senza difensore abilitato (Cass. pen. Sez. VII n. 3527 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso un qualsiasi provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte. Ai sensi dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. È irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, l’autenticazione della sottoscrizione del ricorso ad opera di un legale, che ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen. attesta unicamente la genuinità della firma e la sua riconducibilità alla parte privata. All’inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 13 marzo 2024, aveva confermato la pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 3 ottobre 2023, che aveva condannato l’imputato alla pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa per i reati di cui agli artt. 624-bis, comma 2, cod. pen., 81, comma 1, e 337 cod. pen., 582 e 585 cod. pen., 648 cod. pen.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo con due motivi la manifesta illogicità e la carenza di motivazione, nonché una questione di legittimità costituzionale dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per una ragione preliminare e assorbente: l’atto risulta sottoscritto personalmente dall’imputato.

Il Collegio ha richiamato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017. La norma impone che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi siano sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.

La Corte ha ricordato di avere più volte affermato che il ricorso per cassazione avverso un qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente. A seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla l. n. 103 del 2017, l’atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale.

È stato altresì precisato che resta irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, l’autenticazione della sottoscrizione del ricorso ad opera di un legale. Ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., tale autenticazione attesta unicamente la genuinità della sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata, senza sanare il difetto del requisito soggettivo richiesto dalla legge.

A sostegno dell’orientamento il Collegio ha richiamato i precedenti Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018 e Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018. All’inammissibilità del ricorso è conseguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in misura conforme a giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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