Omessa dichiarazione e affidamento al professionista: dovere indelegabile e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. 7 n. 19129 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, il dovere di presentare la dichiarazione annuale dei redditi è considerato dalla norma come personale e indelegabile, con la conseguenza che l’affidamento dell’incarico a un professionista per la predisposizione e l’inoltro telematico della dichiarazione non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione. È inammissibile il ricorso per cassazione che, in termini non specifici, miri a una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, quando la motivazione della sentenza impugnata risulti sorretta da considerazioni razionali.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di due episodi di omessa dichiarazione, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000. La Corte di appello di Bari aveva confermato la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la conferma del giudizio di responsabilità e, con il secondo, l’eccessività della pena, la mancata concessione delle attenuanti generiche e la mancata sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato il primo motivo, con cui la difesa contestava il giudizio di responsabilità, ritenendolo manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, prefigurava una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, in termini non adeguatamente specifici, del tutto estranea al sindacato di legittimità. I giudici di merito avevano operato un corretto governo del principio per cui, nei reati tributari, l’affidamento a un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione non esonera l’obbligato, poiché il relativo dovere è personale e indelegabile. La delega è ammessa solo per la predisposizione materiale e l’inoltro telematico dell’atto.

Quanto al secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, la Corte lo ha parimenti ritenuto manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva correttamente rimarcato, in senso ostativo alle richieste difensive, l’elevato ammontare delle imposte evase e la pendenza di una precedente condanna per appropriazione indebita. Tali elementi giustificavano sia il diniego delle attenuanti generiche sia il rifiuto della sospensione condizionale della pena.

La Corte ha quindi osservato come, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata fosse sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrapponeva differenti valutazioni di merito, che però esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. Ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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