Omessa dichiarazione e dolo specifico nel reddito di cittadinanza (Cass. pen. Sez. 3 n. 10282 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di cui all’art. 7 del d.l. n. 4/2019 l’omessa indicazione nell’autodichiarazione finalizzata al conseguimento del reddito di cittadinanza di informazioni concernenti la contitolarità di beni durevoli che il legislatore considera espressivi di capacità reddituale incompatibile con il beneficio, quando l’omissione sia funzionale a ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura superiore. Il dolo specifico della condotta può essere desunto dal giudice di merito dalla piena consapevolezza dell’imputato circa l’esistenza dell’elemento ostativo e dalla volontaria omissione della sua dichiarazione. La valutazione del materiale indiziario compiuta dal giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione priva di manifesta illogicità o contraddittorietà, non potendo la Corte di cassazione rivalutare il merito delle scelte probatorie. L’eventuale richiamo all’assenza di una versione alternativa fornita dall’imputato non integra inversione dell’onere della prova, qualora sia formulato come argomento ulteriore e di contorno rispetto ad una già raggiunta prova della consumazione del reato.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, riformando la sentenza di assoluzione del Tribunale di Lucca, dichiarava l’imputata colpevole del delitto di cui all’art. 7, d.l. n. 4/2019 per l’omessa dichiarazione, nella domanda di ammissione al reddito di cittadinanza, della contitolarità di un’autovettura. La difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo l’illogicità della motivazione in punto di dolo specifico, ritenuto desunto da mere congetture e in contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione Penale ha ritenuto il ricorso infondato e ha rigettato la doglianza difensiva. La Corte ha preliminarmente richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 49686 del 2023, secondo cui l’omessa o falsa indicazione nell’autodichiarazione integra il delitto solo se funzionale ad ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura superiore. Nel caso di specie, la falsa dichiarazione era stata necessaria per ottenere un beneficio che non sarebbe stato riconosciuto, considerata la titolarità del bene durevole.
La Corte ha poi evidenziato che il dolo specifico era stato correttamente desunto dal giudice di appello dalla consapevolezza, non contestata, di aver immatricolato il veicolo nei sei mesi precedenti la richiesta e dalla volontaria omissione di tale circostanza nella domanda, in violazione di un espresso elemento ostativo. Tale ricostruzione, essendo scevra da illogicità manifeste, non si presta a censure in sede di legittimità.
Quanto alla prima censura, la Corte ha precisato che la valutazione dei documenti e degli elementi indiziari operata dal giudice di appello attiene al merito della decisione, non essendo contestata la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione, come richiesto dall’art. 606 cod. proc. pen. La doglianza mirava, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa alla Corte di cassazione.
Infine, la Corte ha escluso alcuna inversione dell’onere della prova: il richiamo alla mancata indicazione di una versione alternativa da parte dell’imputata non aveva gravato la difesa, ma rappresentava un argomento ulteriore e di contorno rispetto al quadro indiziario già completo, volto a sottolineare l’assenza di elementi di segno contrario alla piena consumazione del reato.
Nota della Redazione
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